Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38487 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38487 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIOLACU STEFANACHI nato a GALATI( ROMANIA) il 31/08/1976
NISTOR VASILE nato a GALATI( ROMANIA) il 27/11/1972

avverso la sentenza del 08/06/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il difensore di Ciolacu Stefanachi e Nistor Vasile ricorre per cassazione
(in data 22/6/2017 ante riforma n. 103/2017) avverso la sentenza del Tribunale
di Perugia dell’8/6/2017 che ha applicato agli imputati, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno,
in ordine al delitto di ricettazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al

1.1. Deduce il vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione
dell’esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
nonché, sotto il profilo della contraddittorietà, riguardo alla confisca delle
bottiglie rinvenute ai ricorrenti, non emergendo che queste siano provento di
reato.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in
data 24/4/2018, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso essendo i
motivi manifestamente infondati.
3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili.
3.1. E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. 10372 del
27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin,
Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di
una delle cause di cui all’art. 129 codice di rito.
3.2. Quanto alla confisca, dalla motivazione della sentenza, risulta
correttamente applicata ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la misura di sicurezza,
avendo il giudice del merito dato conto di come le bottiglie facciano parte del
compendio di provenienza delittuosa e, dunque, costituiscano corpo del reato.
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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cpv. dell’art. 648 cod. pen.

inammissibilità – della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5. L’affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa
delle questioni affrontate consente di redigere la motivazione della decisione in
forma semplificata.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 15/6/2018

P.Q.M.

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