Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38487 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38487 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARES AHMED N. IL 22/03/1980
avverso la sentenza n. 2146/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

RG. 37479/2012 Fares

Considerato che:

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale dell’art.712 c.p., carenza ed
illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia
elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto
inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali della
vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in relazione all’elemento psicologico del reato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
R

7.5.13

Il ricorso è inammissibile.

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