Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38484 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38484 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PAESE GIROLAMO nato il 22/08/1968 a COSENZA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 20/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG Perla LORI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

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Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 20 febbraio 2018, il Tribunale di Trento

respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo
proposta da Paese Girolamo, indagato per i reati di cui agli artt.110, 416, 640 e
61 n.7,11 cod.pen. e 648 ter 1 cod.pen. perché si associava al fine di
commettere plurimi delitti di truffa ai danni della Arcese S.p.a. (società di
trasporti) di cui alcuni tra i correi erano dipendenti; in particolare, i dipendenti
predisponevano centinaia di ordini di pezzi di ricambio per i mezzi di trasporto

venduti a terzi, così da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa; a
seguito del sequestro della somma di C 5.000.00 disposta dal giudice per le
indagini preliminari ai danni di Paese, lo stesso aveva proposto ricorso eccependo
l’incompetenza territoriale e la liceità della provenienza del denaro, ricorso che
era respinto con il provvedimento indicato in epigrafe.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Paese,
eccependo che il reato più grave contestato era l’autoriciclaggio e nel capo di
imputazione provvisorio si faceva riferimento al fatto che i pezzi di ricambio
venivano impiegati nell’officina di Paese, che si trovava a Vittuone, località in
provincia di Milano: poiché l’attività del cd. lavaggio dei beni di provenienza
illecita avveniva presso l’officina, era quindi evidente che giudice territorialmente
competente era il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
1.2 II difensore eccepisce inoltre come la polizia giudiziaria avesse
sottoposto a sequestro la somma eccedendo la delega del Pubblico ministero, ed
avrebbe quindi dovuto essere sottoposto a convalida; la somma, inoltre, aveva
una provenienza del tutto lecita, in quanto costituiva quota parte del rimborso dei
buoni fruttiferi postali ritirati dalla madre del prevenuto alla presenza della sorella
dello stesso, custoditi dall’indagato all’interno del proprio ufficio in quanto unico
luogo sicuro, non possedendo la madre cassaforti nella propria abitazione;
malgrado la censura proposta e il deposito di documentazione a supporto della
stessa, il tribunale del riesame non si era pronunciato sul punto, malgrado la
misura irrogata fosse un sequestro preventivo diretto; il tribunale aveva ritenuto
come elemento a carico dell’indagato fosse il programmato incontro con il
coindagato Rossi al quale andava consegnata parte del provento illecito, ma nelle
intercettazioni telefoniche non risultava minimamente il motivo dell’incontro, né
alcun riferimento alla consegna di denaro; neppure erano dirimenti le
dichiarazioni di Rossi rese in sede di interrogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2 II ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Sulla eccezione di incompetenza territoriale, si deve rilevare come dal
capo di imputazione provvisorio non risulti indicata come luogo di commissione
dei fatti la sede dell’officina di Paese, e ciò evidentemente per la considerazione

della Arese, che in realtà venivano impiegati nell’attività economica di Paese o

che il delitto di autoriciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto
dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 1 ter, cod.
pen., da individuarsi nella sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, e quindi, nel
caso in esame, con la predisposizione della documentazione da cui risultava che i
pezzi di ricambio fossero stati consegnati ai soggetti che ne risultavano
destinatari, predisposizione avvenuta in Rovereto ad opera dei dipendenti della
Arcese S.p.a.; a seguire il ragionamento del ricorrente, poiché il materiale ha
avuto destinazioni diverse, si avrebbero una serie di fori ugualmente competenti,

trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di
trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di
movimentazione dissimulatori,
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, occorre premettere che
secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le
ordinanze emesse ai sensi dell’art. 324 stesso codice, è ammesso solo per
violazione di legge. La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione,
condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores
in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento
o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).
Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata è esente da tali
macroscopici difetti, avendo specificato le ragioni per le quali non si è ritenuta la
provenienza lecita del denaro a fronte del tenore della intercettazione tra Rossi e
Paese e dalla contestualità temporale tra il deposito del denaro in contanti presso
l’officina di Paese e la data fissata per l’incontro nella quale il denaro sarebbe
stato consegnato, oltre alla differenza tra l’importo dei buoni postali intestati alla
madre di Paese e la somma sequestrata.
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,
si stima equo quantificare nella misura di euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018

mentre deve essere richiamata quella giurisprudenza secondo la quale il mero

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