Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38483 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38483 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENUARDI FRANCESCO PAOLO N. IL 06/03/1946
avverso la sentenza n. 180/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

,

OSSERVA
Genuardi Francesco Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe ,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla
responsabilità per i reati di cui agli artt. 56-393; 635; 594 cp, non essendovi riscontri
alle dichiarazioni, inattendibili, della parte civile ed essendo ininfluente il
riferimento alla deposizione del teste Rami Mohamed , fratello della parte civile, che

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha
evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa siano state confermate
da altri elementi di prova sia di carattere dichiarativo ( deposizioni dei testi Rami
Mohamed, Vincenzo Iride e Biondino Carlo) che documentale (foto acquisite in atti a
seguito del sopralluogo effettuato dagli per paralizzanti). Dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei
fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte
le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali
, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

non ha dichiarato nulla di significativo.

Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 15-10-2014.

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