Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38482 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38482 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NATALE GIANCARLO N. IL 06/11/1987
avverso la sentenza n. 4616/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

.,

OSSERVA
Di Natale Giancarlo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità.
Con atto in data 24-9-2014, il ricorrente chiede la sospensione del processo e la
messa alla prova ex art 168 bis cp o il rinvio della trattazione del ricorso.

possibilità di disporre la messa alla prova. La rimessione di una questione alle Sezioni
unite non costituisce poi motivo di rinvio.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine
4-5 della sentenza gravata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Quest’ultima istanza è inammissibile , esulando dalle attribuzioni di questa Corte la

,

l.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-10-2014.

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