Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38481 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38481 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGGIERI VITO N. IL 28/02/1986
avverso la sentenza n. 2939/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
OSSERVA
Ruggieri Vito ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine alla quantificazione della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille.
Così deciso in Roma il 15-10-2014.
in ordine alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano