Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38480 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38480 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAIA SEBASTIANO nato il 08/11/1947 a GRAMMICHELE
avverso l’ordinanza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Franca ZACCO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

CNN,

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza dell’8 febbraio 2018, la Corte di appello di Brescia
dichiarava inammissibile l’istanza di revisione di Saia Sebastiano della sentenza di
condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 800,00 di multa per
i reati di cui all’art. 648 bis cod.pen.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Sala,
lamentando come la Corte di appello avesse ritenuto la nuova dichiarazione

insufficiente per pronosticare un esito assolutorio, violando i limiti della
valutazione preliminare di ammissibilità delle revisione in quanto aveva condotto
un penetrante sindacato di merito sulla concludenza probatoria; la dichiarazione
di Di Munno costituiva nuovo elemento di prova, estraneo e diverso rispetto a
quelli valutati negli atti processuali ed idoneo a ribaltare l’esito decisorio; la Corte
di appello aveva illegittimamente proceduto ad apprezzamenti di merito, che
avrebbero dovuto invece essere riservati alla fase successiva, anticipando dunque
il pieno giudizio di merito della revisione nella fase della delibazione di
ammissibilità della richiesta; la Corte di appello era poi incorsa in travisamenti
degli atti processuali e trascurato circostanze che avrebbero reso decisiva la
dichiarazione sopravvenuta di Di Munno.
1.2 II Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali
chiedeva rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, il giudice è tenuto a
valutare l’attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria delle nuove prove
dedotte, attitudine che non può essere confusa con una pretesa novità del tema
probatorio, elemento del tutto estraneo all’istituto della revisione penale, posto
che esso impone che proprio lo stesso tema venga rivisitato in base a nuove
prove, ove queste siano dimostrative dell’innocenza del condannato;
Si deve ricordare che, in tema di “nuove prove”, fondanti la richiesta di
revisione, alla Corte territoriale spetta, comunque, il giudizio sulla manifesta
infondatezza della richiesta medesima, seppure questo si debba limitare ad una
sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, rilevabile “ictu oculi” e
senza necessità di approfonditi esami (ex plurinnis: Sez. 6, n. 2437 del
03/12/2009, Giunta, Rv. 245770); si è anche precisato che le dichiarazioni poste
a base dell’istanza di revisione debbono preesistere alla sua presentazione per
consentire al giudice adito la valutazione preliminare di ammissibilità contemplata
dall’art. 634 cod. proc. pen., in relazione all’art. 633, comma primo, del
medesimo codice (Sez. 1, n. 6897 del 05/12/2014, Monaco, Rv. 262484).

testimoniale, resa in forma scritta dall’originario coimputato Di Munno Carlo Luigi,

Se ne deduce, pertanto, che le “nuove prove” debbono essere portate
all’attenzione della Corte territoriale, anche nella fase rescindente, per consentire
un adeguato giudizio (e non una supina adesione agli assunti difensivi),
quantomeno sulla loro pertinenza.
Ciò premesso, risulta priva di vizi logici manifesti la decisione della Corte
bresciana che ha dichiarato l’inamnnissibilità della richiesta in tema di nuove
prove: la Corte di appello, con motivazione logica e coerente, ha escluso che le
dichiarazioni di Di Munno possano portare ad una sentenza di assoluzione, alla
luce degli ulteriori elementi già valorizzati: in particolare, la Corte ha evidenziato

prova nuova basata sulla dichiarazione liberatoria di un correo, non soltanto
dovrà procedersi al relativo apprezzamento in correlazione, e soltanto in
presenza k di altri elementi che ne confermino l’attendibilità (secondo il paradigma
offerto dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen), ma occorrerà, anche, che le
risultanze di un siffatto apprezzamento determinino risultati in chiave di
“decisività”, sul versante della relativa plausibilità dimostrativa, in rapporto alle
prove già acquisite; pertanto, già solo la mancanza di qualsiasi riscontro alle
dichiarazioni di Munno sarebbe sufficiente per ritenere inammissibile l’istanza di
revisione.
La Corte di appello ha poi comunque evidenziato come la dichiarazione
liberatoria, proveniente da fonte probatoria legata dall’imputato da rapporti molto
stretti, essendosi definito persona di sua fiducia, sia intervenuta a distanza di
anni dalla definizione del processo a carico di Saia, che in tale sede non aveva
chiesto l’esame di Di Munno; ha sottolineato l’inidoneità di dette dichiarazioni a
privare di valore gli elementi che la sentenza di condanna aveva valorizzato a
carico di Saia,tra cui i riscontri documentali in ordine alle operazioni bancarie
poste in essere dal predetto, e l’assoluta inverosimiglianza della dichiarazione di
Di Munno secondo la quale Di Lucia Claudio, dopo avere versato un acconto di C
650.000,00 per l’acquisto di una proprietà di Sala situata a Londra, fosse poi
scomparso, rinunciando a chiedere la restituzione della somma, che veniva quindi
lasciata a Sala senza alcun titolo giustificativo; correttamente, pertanto, la Corte
di appello è giunta alla conclusione che le dichiarazioni di Di Munno si rivelassero
del tutto inidonee a fondare una istanza di revisione.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

,

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innanzitutto come nel caso in cui si versi, come nella specie, in una ipotesi di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/05/2018

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