Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38480 del 27/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38480 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTIN DANIEL N. IL 13/01/1985
avverso l’ordinanza n. 7/2011 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA L OSTA;

1„

Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Daniel Costin volta all’applicazione della disciplina del reato continuato, ex
art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di estorsione, lesioni personali e ricettazione,
commessi tra marzo 2008 e giugno 2008, rilevando che si tratta di fatti del tutto
disomogenei.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, il
condannato deducendo il vizio della motivazione rilevando che benché eterogenei i reati

sollecitazione della persona offesa dei reati di estorsione e lesioni è stata disposta la
perquisizione all’esito della quale è emersa la ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile.
Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della
continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna.
Come è noto, infatti, l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di
applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81
cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980; Sez.
1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni
sulle quale era fondata la richiesta che sono state compiutamente valutate dal giudice
dell’esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 27 marzo 2014.

sono stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso posto che su

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