Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38480 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38480 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO ALESSANDRO N. IL 03/10/1976
avverso la sentenza n. 508/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
D E P O T TA
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Data Udienza: 15/10/2014
OSSERVA
Catanzaro Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe ,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla
responsabilità per il delitto di cui all’art 337 cp, poiché la condotta dell’imputato si è
verificatasi successivamente al compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come dalle risultanze processuali sia emerso che, al
momento in cui gli operanti si apprestarono a ritirare all’imputato la patente,
quest’ultimo prima strappò il documento dalle mani di uno degli operanti,
colpendolo con un pugno alla mano, e successivamente continuò ad opporre
resistenza colpendo con calci e pugni i pubblici ufficiali. Dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in
nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-10-2014.
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di