Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38479 del 15/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38479 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASPARRINI VALTER N. IL 08/08/1957
avverso la sentenza n. 869/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/10/2014
< OSSERVA Gasparrini thiàlter ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato di cui all'art 337 cp, attesa l'inidoneità delle espressioni utilizzate a conseguire un concreto effetto intimidatorio. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato, infuriato, abbia intimato all'operante di non "azzardarsi a fargli la contravvenzione" perché altrimenti "gli avrebbe spaccato la faccia": ciò che trova riscontro in quanto ammesso dallo stesso imputato circa il verificarsi dell'alterco e il proprio stato d'ira.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede . li ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art 606 co 3 cpp , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di Così deciso in Roma , all 'udienza del 15-10-2014.