Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38479 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38479 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALATA’ ANTONIO N. IL 01/01/1947
avverso la sentenza n. 1443/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 07/05/2013
RG. 3733812012 Galatà
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.648 e 712
c.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di
ricettazione, alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi
precedenti dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di vri 1000 in favore della Cassa delle ammende.
7.5.2013
gliere e ensore
1/4.1201)
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gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma