Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38478 del 25/05/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38478 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CETRULLO ETTORE N. IL 09/06/1979
avverso la sentenza n. 113/2017 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
01/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
letkeriseittite le conclusioni del PG Dott. T:
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 25/05/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione CETRULLO Ettore la sentenza del GUP del Tribunale di
Pescara che 1’1.6.2017, su accordo delle parti, gli ha applicato la pena di anni 2 e
mesi 2 di recl. ed C 3.000,00 di multa per violazione degli artt. 73 co 5 DPR
309/90, 648 c.p. e 2e 7 L. n. 895/67, deducendo vizio della motivazione
Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che
contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli atti di indagine dai
quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile anche dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass.
Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un. 25 novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di C 2.000,00.
Così deliberato in Roma il 25.5.2018
il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al