Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38478 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38478 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLOPPI CLAUDIO N. IL 23/12/1962
avverso la sentenza n. 625/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Carloppi Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità
per il reato di cui all’art. 368 cp, in relazione all’inveridica affermazione, contenuta
in una denuncia presentata ai Carabinieri, di non avere sottoscritto due assegni, non
essendo ammessa la prova della colpevolezza dell’imputato, sulla base delle

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come dalla consulenza grafica espletata sia emerso che le
firme sugli assegni sono autografe. Del resto, anche l’imputato ha ammesso di avere
firmato uno dei due titoli.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

risultanze della consulenza grafica espletata.

•■

Così deciso in Roma, all ‘udienza de115-10-2014 .

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