Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38477 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38477 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUGLIONE ENRICO N. IL 18/08/1984
avverso la sentenza n. 6674/2013 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
29/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
u
lette/seteite le conclusioni del PG Dott. ta

Uditi difensor Avv.;

t

Data Udienza: 25/05/2018

OSSERVA
GUGLIONE Enrico ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Udine che, in
data 29.6.2017, gli ha applicato, per violazione degli artt. 640 co 2 n. 1 e 483 c.p.,
la pena di anni 1 mesi 4 di recl. ed C 600,00 di multa, disponendo la comunicazione
della sentenza , all’esito dell’irrevocabilità, all’Azienda Servizi Sanitari, presso cui
prestava servizio il ricorrente , ai sensi dell’art. 9 L 19/1990, deducendo violazione
di tale norma e dell’art 129 disp.att. c.p.p. perché solo il P.M. avrebbe il potere di

l’amministrazione di appartenenza dell’imputato che promuove il procedimento
disciplinare, mentre nessun potere è previsto in capo al giudice che avrebbe
compiuto una abnorme.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che la comunicazione disposto nessuna incidenza ha avuto sull’accordo,
deve comunque rilevarsi che, ai sensi dell’art. 154 ter Disp. Att. C.p.p. rientra nei
doveri del giudice che ha pronunciato una sentenza nei confronti di un dipendente
pubblico la comunicazione all’Amministrazione di competenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in
euro 2.000,00
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 25.5.2018

informare l’autorità dell’esercizio dell’azione penale e secondo la L. 19/90 è

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