Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38477 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38477 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VASSALLO ANTONIO N. IL 05/06/1987
avverso la sentenza n. 975/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

OSSERVA
Vassallo Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla responsabilità
per il reato di cui all’art 337 cp, poiché la sua condotta costituiva soltanto
estrinsecazione di volgarità ingiuriosa, concretandosi in un atteggiamento
genericamente minaccioso.

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come risulti dalle concordi dichiarazioni rese dagli operanti
che l’imputato ha cercato di bloccare fisicamente l’agente Li Vigni , afferrandolo alle
spalle e trattenendolo. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti
alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure

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