Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38477 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38477 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACONI FABRIZIO N. IL 18/04/1984
avverso la sentenza n. 948/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

RG. 37325/2012 Laconi
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive circa alla determinazione della pena, proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di

1000 in favore della Cassa delle ammende.
7.5.2013
igliere e ensore

J

1

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche

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