Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38475 del 25/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38475 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC NENAD nato a SOMMA LOMBARDO il 29/10/1980

avverso la sentenza del 19/09/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale PAOLA FILIPPI per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del TRIBUNALE di MONZA, con
sentenza in data 19/09/2017, applicava nei confronti di RADOSAVLJEVIC NENAD
la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione i reati di cui agli
artt. 56, 110 e 628 cod. pen. e 110 e 337 cod. pen.
2. Avverso tale pronuncia, a mezzo del difensore, propone ricorso per
cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla
qualificazione giuridica dei fatti. In specifico si evidenzia che tra la condotta di
impossessamento e la contestata minaccia e violenza, operata nei confronti della
polizia giudiziaria intervenuta, sarebbe intercorso un arco temporale tale da di
escludere la configurabilità del reato di tentata rapina impropria.

Data Udienza: 25/05/2018

2.2. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in
relazione all’art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, che in concreto si
riferisce ad un processo a carico di tale Dragan per furto di energia elettrica, il
ricorrente qualifica quale vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. C, cod. proc. pen. il
mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità ed in specifico la
totale carenza di “idoneità dei fatti di causa a legittimare una condanna”.
2.3. In data 20/4/2018 è pervenuta la requisitoria del Procuratore
Generale che, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha chiesto

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo, cioè alla pretesa non immediatezza della
violenza o minaccia la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che
“la violenza o la minaccia, nella rapina impropria, possano realizzarsi anche in
luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona
diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la
contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo
sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da
non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare
in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità”

(Sez. 2,

n. 46412 del 16/10/2014, Rv 261021; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv
257310 e, più risalente nel tempo Sez. 1, n. 1215 del 23/11/1970, dep. 1971,
p,v 11764g %eunnCin la quale “Pefempnto della immediate7.78 richiamato dal primo
cpv dell’art 628 cod pen non va esclusivamenteinteso nella

gLJ3

IpttH; Afe

accezione, ma deve essere posto anche in relazione con il concetto di flagranza e
di quasi flagranza, quale risulta delineato nell’alt 237 cod pen e particolarmente
nell’ultimo comma che, per l’appunto, adotta le espressioni ‘immediatamente
dopo’ e ‘poco prima’, implicati unicamente una brevissima ed ininterrotta
correlazione cronologica fra il momento della commissione del reato e quello dell’
inseguimento o della sorpresa del suo autore.”).
Motivi questi per i quali la qualificazione giuridica, in relazione alla quale
non risulta in atti esserci stata alcuna questione né la stessa è stato oggetto di
modifica, appare corretta. Nel caso di specie, inoltre, la motivazione, attraverso
il rinvio alla comunicazione notizia di reato del 31/1/2017, è, se pure sintetica
sul punto, coerente con la struttura negoziale e semplificata del rito. Le critiche
sul punto sono pertanto manifestamente infondate.

2

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

3.2. Il secondo motivo, che si riferisce ad un diverso imputato (tale
Dragan) e ad una diversa imputazione (furto di energia elettrica), è di fatto
graficamente inesistente e pertanto inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/05/2018
stensore

Il Consigli
MA •

r.

Ali

•• e

i

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA