Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38474 del 27/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38474 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KHEDRI EL AYECH N. IL 25/01/1969
avverso l’ordinanza n. 301/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
LLi
Data Udienza: 27/03/2014
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe giudice dell’esecuzione respingeva la
richiesta avanzata da El Khedri El Ayech volta all’applicazione della continuazione
ex art. 671 cod. proc. pen..
Avverso tale ordinanza il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 27 marzo 2014.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato