Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38474 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38474 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIBAOUN AYOUB nato il 08/11/1993

avverso la sentenza del 06/10/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIELLA DE MASELLIS per
l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del TRIBUNALE di TORINO, con
sentenza in data 06/10/2017, applicava nei confronti di BIBAOUN AYOUB la pena
concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt.
628, commi 1 e 3, numeri 1 e 3 quinques cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione, attraverso il suo difensore, l’imputato,
deducendo la “nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza della

Data Udienza: 25/05/2018

motivazione”

quanto all’accertamento della insussistenza di cause di non

punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Nello stesso motivo, incidentalmente,
lamenta anche la carenza di motivazione circa la verifica della corretta
qualificazione giuridica del fatto.
2.1. In data 4/5/2018 è pervenuta la requisitoria del Procuratore
Generale che, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha chiesto

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3.1 Quanto alla presunta carenza di motivazione in merito alla mancata
motivazione circa la verifica della sussistenza di una causa di non punibilità è da
evidenziarsi che il ricorrente non ha indicato quale sia la causa di
proscioglimento prevista dall’art. 129 cpp, che, erroneamente, non sarebbe stata
considerata dal giudice nella decisione impugnata. Per tale motivo l’atto di
gravame difetta dei requisiti previsti dall’art. 581 I comma lett. c).
Ad avviso di questa Corte, inoltre, “La sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 c.p.p. (Sez. 1, n. 4688 del 10/1/2007, Rv 236622).
La struttura negoziale del rito, poi, impone di ritenere che ”

…l’accordo

intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo di imputazione) con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
dell ‘art. 27 Cost”(Sez. 4, n. 34494 del 13.7.2006, Rv 234824).

2

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Nel caso specifico, comunque, la motivazione della sentenza -nella quale
vi è il puntuale riferimento agli atti del fascicolo del pubblico ministero, pure
specificamente indicati: comunicazione notizia di reato, verbale di arresto
obbligatorio, sommarie informazioni rese da Carlo Bordone e da Chelba Adelin
Petrisor, verbali degli interrogatori- è coerente con la struttura semplificata del
rito e non è per tanto censurabile in sede di legittimità.

della qualificazione giuridica attribuita al fatto, citata in modo apodittico, è priva
di qualsivoglia argomentazione ed è quindi prospettata in termini generici,
aspecifici e pertanto è manifestamente infondata.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
duemila alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi descritta.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/05/2018.

3.2 La doglianza circa la carenza di motivazione in merito alla erroneità

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