Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38471 del 15/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38471 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTORANO GIUSEPPE N. IL 15/04/1976
avverso la sentenza n. 17004/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/10/2014

Martorano Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità
per il reato di cui all’art. 751. 159/11.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché le doglianze formulate non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie , la motivazione della pronuncia impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad
una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base delle risultanze della
relazione orale dell’operante e del processo verbale di arresto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 15-10-2014.

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