Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38471 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38471 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GIANLUIGI N. IL 22/11/1990
avverso la sentenza n. 251/2012 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 07/05/2013

N.R.G. 37077/2012 Caruso

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, senza indicazione alcuna
dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591

cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si
ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità (Cass.Sez. IV sent. n.519112000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in
Euro 1500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e de

omma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
.5.2013
liere es nsore

D E*7 C, TATA
IN ClUsi:,:_,L.__LERIA

1 8 SET 2013

lett. c) c.p.p.; la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581

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