Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3847 del 17/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3847 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANOVARI COSIMO N. IL 05/10/1968
avverso la sentenza n. 159/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
29/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/09/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo
l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per il delitto di
ricettazione e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9 febbraio 2012, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma
della decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi
emessa il 3 marzo 2011, ha rideterminato la pena inflitta a Canovari Cosimo, avuto

reclusione ed euro 1400 di multa, per i delitti, unificati nella continuazione, di
detenzione di una pistola clandestina calibro 7,65 con munizioni (capo A); di detenzione
di munizioni di armi da guerra e di un caricatore modificato ed allungato per pistola
calibro nove (capo B); di detenzione di altro caricatore calibro nove e cartucce calibro 9
x 21 calibro 12 (capo C); di ricettazione delle pistole e delle munizioni suddette (capo
E); ha, inoltre, rideterminato la pena inflitta all’imputato per l’ulteriore delitto di illecita
detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D), non riconosciuto in
continuazione con i reati in materia di armi, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed
euro 4000 di multa, così complessivamente determinando una pena finale di anni sei di
reclusione ed euro 5400 di multa.
2. Avverso tale ultima sentenza ricorreva per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, deducendo l’erroneità della condanna per il reato di detenzione dei due
caricatori e il difetto di motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
3. La Corte di Cassazione riteneva fondati entrambi i motivi. Con riferimento al primo,
rilevava che il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 non inserisce più il caricatore
nell’elenco delle parti di arma da fuoco, per cui, mentre sulla base della precedente
normativa il caricatore supplementare doveva essere denunziato insieme all’arma, con
la nuova disciplina, risultando declassato ad accessorio, può essere liberamente
detenuto anche da chi sia privo di licenza per le armi. Trattandosi di modifica di un
elemento normativo di natura extrapenale, la novella assume effetto retroattivo, con
conseguente annullamento senza rinvio della decisione riguardo alle condanne inflitte,
per i soli caricatori di cui ai capi B) e C) della rubrica delle imputazioni, con la
precisazione, quanto alla prima, che non risultava dimostrata la destinazione del
caricatore ad arma da guerra, con conseguente applicazione della disciplina più
favorevole al reo. Quanto alla seconda censura, ha rilevato che la Corte aveva del tutto
ignorato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche formulata
dalla difesa sulla base del comportamento successivo al reato, contraddistinto dalla
piena collaborazione dell’imputato con l’autorità giudiziaria. Conseguentemente ha
annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione dei
caricatori poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché in relazione alle

riguardo alla riduzione prevista per il rito abbreviato, in anni quattro e mesi otto di

circostanze attenuanti generiche rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello di
Lecce per nuovo giudizio sul punto.
4. Con sentenza del 29 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di
concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che l’appellante è plurirecidivo e che la collaborazione si è limitata alla confessione di ciò che l’imputato non
poteva negare, rideterminando la pena, con esclusione degli aumenti in relazione alle
condotte di detenzione dei caricatori, riducendo O’inte_itaj l’interdizione dai pubblici

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Canovari Cosimo
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla rideterminazione del
trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla ipotesi di detenzione di sostanza
stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che la Corte territoriale, in sede di
rinvio, si è limitata ad eliminare gli aumenti di pena in relazione alle condotte di
detenzione dei caricatori, ferma restando la pena inflitta con riferimento al capo D
relativo alla detenzione di sostanza stupefacente, ritenendo congrua la pena base
relativa al reato di ricettazione di cui al capo E, erroneamente motivando che tale reato
si riferisce alle sole armi e munizioni e non anche ai caricatori. Al contrario, osserva la
difesa, il capo E, relativo alla ricettazione, richiama espressamente i precedenti capi A
(detenzione di pistola clandestina) e, in particolare, il capo C (detenzione di caricatore
calibro 9 e cartucce). Poiché il capo E fa riferimento alla ricettazione di armi e
munizioni, richiamando il capo C e quest’ultimo capo si riferisce solo alla detenzione di
un caricatore, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto
riguardare anche il reato di ricettazione, poiché la pena è stata necessariamente
determinata sulla scorta anche del dato quantitativo del materiale di provenienza
illecita.
2. Con il secondo motivo rileva che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale numero 32 del 2014 che ha dichiarato l’incostituzionalità degli
articoli 4 bis e 4 vicies ter del decreto legge n. 272 del 2005, con la conseguenza che
occorrerà fare riferimento alla precedente disciplina che, distinguendo tra droghe
leggere e pesanti, prevedeva, per l’ipotesi contestata, l’applicazione della pena della
reclusione da sei mesi a quattro anni.
3. Il primo motivo è fondato. Indipendentemente dall’errata riferimento, operato nella
sentenza impugnata, al capo e) dell’imputazione riguardo al delitto di detenzione di
sostanza stupefacente, in luogo del capo d), attenendo, invece il capo e) al reato di
ricettazione, le doglianze della difesa colgono nel segno, poiché, come rilevato anche
dal Procuratore generale in udienza, la formulazione del capo e), relativo al delitto di

uffici ed escludendo la confisca dei caricatori.

ricettazione, richiama espressamente (oltre alle condotte di cui al precedente capo a)
relativo alla detenzione di una pistola clandestina) il capo c), che riguarda la detenzione
di un caricatore calibro 9 e relative cartucce. Pertanto, poiché la contestazione relativa
al delitto di cui al capo e) attiene specificamente alla ricettazione di armi e munizioni,
richiamando il capo c, che, a sua volta, ha ad oggetto proprio la detenzione di un
caricatore, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto riguardare
il reato di ricettazione ed i reati satelliti, poiché la pena va necessariamente

illecita.
4. Il secondo motivo è infondato. In conseguenza della sentenza della Corte
Costituzionale, 12-25 febbraio 2014, n. 32 che ha dichiarato illegittimi gli artt. 4 bis e 4
vicies ter, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
co. 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49, poiché la pronunzia di illegittimità costituzionale
spiega efficacia retroattiva solo sulle situazioni giudiziarie non esaurite, ricorrendo, al
contrario, l’ipotesi di giudicato penale, relativamente al capo d) avente ad oggetto il
reato di detenzione di sostanza stupefacente, va esclusa la rilevanza della decisione sul
punto. Tale profilo potrà essere sottoposto al giudice dell’esecuzione per le eventuali
valutazioni.
5. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello per le integrazioni dei punti oggetto delle segnalate lacune o
incongruenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in ordine ai reati in
materia di armi, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Lecce, per nuovo esame sul
punto.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma il 17/09/2014
Il Co,psigliere estensore

Il Presidente

determinata sulla scorta anche del dato quantitativo del materiale di provenienza

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