Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38469 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38469 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) EL BAKRI JAOUAD N. IL 24/03/1989
avverso la sentenza n. 2162/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/12/2012

n.,2 ricorrente EL BAKRI JAOUAD

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna, del delitto di cui
all’art. 73 commi 1 ed 1 – bis d.P.R. n. 309/1990 commesso in Bologna il 28
settembre 2010 – ha interposto ricorso per cassazione, per tramite del
difensore, chiedendone l’annullamento.
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi manifestamente infondati di violazione di legge e di difetto
della motivazione in punto al mancato riconoscimento delle speciali attenuanti
previste dall’art. 73, comma 7° e comma 5° d.P.R. n. 309/1990 nonché della
fattispecie meno grave del delitto di tentata importazione dello stupefacente in
luogo di quella consumata.
Con argomentazioni del tutto coerenti con l’ obiettivo e logico apprezzamento
delle risultanze di fatto, i Giudici di seconda istanza hanno spiegato le ragioni
poste alla base del diniego della concessione delle suddette attenuanti attesochè
dalle dichiarazioni dell’imputato – limitatosi a riferire ” di aver agito su
mandato di uno sconosciuto incontrato in Marocco che era a conoscenza del suo
numero di telefono cui sarebbe stato contattato all’arrivo in Italia dai correi
interessati alla consegna dell’hashish ” –

non era possibile configurare neppure

astrattamente, gli estremi della prima attenuante. Né ricorreva comunque un
fatto di ” lieve entità ”

contenendo gli ovuli ingeriti e poi defecati dal prevenuto

dopo il controllo di P.G. oltre UN chilogrammo di hashish con THC al 14%.
Del tutto infondata – anche per l’assoluta genericità della deduzione del relativo
motivo – la doglianza in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso.
Nel caso di specie, ricorreva l’ipotesi dell’illecita importazione consumata di
sostanza stupefacente, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto territorio
dello Stato, anche la c.d. ” linea doganale ” di guisa che il reato contestato
sussiste anche se non vi è stato il superamento della barriera doganale, qualora
la droga sia stata scoperta e sequestrata nel corso degli appositi controlli
compiuti sui passeggeri appena sbarcati da aeromobile proveniente dall’ estero.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del) ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, ~)
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, deIN ricorrente stesse (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

i

Il ricorso è inammissibile,

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I. ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2012.

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