Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38465 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38465 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIO GIOVANNI nato a LINGUAGLOSSA il 05/06/1957

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il difensore di Vecchio Giovanni ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Catania in data 5/4/2017 che, in riforma di
quella del Tribunale di Catania del 29/11/2012, ha assolto l’imputato dal reato
ascritto al capo b) dell’imputazione perché il fatto non sussiste, ha dichiarato
n.d.p. per i reati contestati ai capi c) e d) della rubrica perché estinti per
prescrizione ed ha determinato la pena per il reato di cui al capo a)

50,00 di multa. Al riguardo, deduce la violazione di legge (artt. 632 e 639-bis
cod. pen.). In particolare, osserva come a fronte di una contestazione che
ipotizzava un nesso di condizionamento tra la difformità dell’opera realizzata
rispetto alle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e la deviazione delle
bellezze paesaggistiche e creando pericolo di inondazione per il paese posto a
valle della proprietà del ricorrente, l’imputato era stato condannato in relazione
soltanto al mancato rivestimento del muro, condotta non sussumibile tra quelle
oggetto dell’imputazione e rispetto alla quale era difficile ipotizzare una
immutatio loci

(occorrendo, per l’integrazione del reato, un’apprezzabile

modificazione dell’equilibrio idrico, facendo assumere al corso d’acqua forme e
condizioni diverse da quelle originarie e idonee a determinare conseguenze
dannose). La condanna era dunque intervenuta – avendo la stessa C.A. escluso
che l’intervento dell’imputato avesse portato alla deviazione del corso d’acqua,
tanto che era stato rilasciato anche N.O. dalla stessa Soprintendenza ed assolto
dal reato di cui all’art. 450 cod. pen. contestato al capo b) della rubrica – per un
diverso profilo relativo al mutamento dello stato dei luoghi avvenuto senza
deviare il corso d’acqua, così come originariamente contestato.
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato. Questa Corte di legittimità ha,
infatti, precisato che il delitto di cui all’art. 632 cod. pen. si configura non
soltanto in presenza di un radicale mutamento della fisionomia dei luoghi, ma
anche di un’alterazione del loro stato in conseguenza della quale essi vengano ad
assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie. Non è dunque richiesto
un radicale cambiamento della fisionomia dei luoghi, ma un’apprezzabile
immutatio loci (Sez. 2, n. 16336 del 17/01/2013, Rv. 255533; Sez. 2, n. 20178
del 2/4/2003, Rv. 225866; Sez. 2, n. 20178 del 2/4/2003, Rv. 225866; Sez. 2,
n. 6010 del 27/11/1973, dep. 21/9/1974, Rv. 127985). La Corte territoriale ha
dato atto, in conformità ai risultati peritali raggiunti, che, pur escludendosi dalle
opere eseguite dall’imputato il pericolo di inondazione (espresso in termini di
astrattezza e non probabilistici in ragione della necessaria presenza anche di

2

dell’imputazione (artt. 632 e 639-bis cod. pen), in mesi tre di reclusione ed C

concause di tipo eccezionale), si era comunque verificata “una immutazione
sostanziale – e non consentita – della sponda sinistra dell’alveo del torrente a
valle, con spostamento del cancello di ingresso alla proprietà privata e con
allargamento della stradella interna a discapito di detto alveo per consentire
l’ingresso al fondo da quel punto (vedi pag. 4. Sulla riconducibilità al delitto in
esame di condotte volte ad immutare lo stato dei luoghi mediante l’apposizione
di cancelli o recinzioni, Sez. 2, n. 30398 del 7/7/2015, Rv. 264235; Sez. 2, n.

che comunque dà atto che le opere hanno modificato l’aspetto esteriore del bene
tutelato – trattasi di provvedimento che non solo esclude l’antigiuridicità del
delitto, collocato nell’ambito di quelli contro il patrimonio, ma fa salvo il
successivo intervento dell’ente locale (il comune) al fine del rispetto delle norme
vigenti anche in materia di trasformazione urbanistica. In ogni caso, la Corte
territoriale ha dato atto di come, in epoca successiva al provvedimento
amministrativo, il ricorrente abbia immutato lo stato dei luoghi in maniera
divergente alle autorizzazioni amministrative conseguite, tanto che i lavori
vennero dapprima sospesi e poi venne ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Nessuna violazione del diritto di difesa infine è ravvisabile: le difformità
riscontrate e poste a fondamento della contestata immutatio fanno parte del
medesimo (e noto) fatto storico di cui all’imputazione ed hanno formato oggetto
di pieno contraddittorio tra le parti, tanto che in primo grado è stata disposta
specifica perizia ed il perito è stato anche nuovamente sentito in appello.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5 L’affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa
delle questioni affrontate consente di redigere la motivazione della decisione in
forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e i~d della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 15/6/2018

37671 del 20/5/2014, Rv. 260783). Quanto, poi, al nulla osta paesaggistico –

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