Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38465 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38465 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETICCHIO GIOVANNI N. IL 20/12/1985
avverso l’ordinanza n. 201/2012 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEP
lettetsentite le conclusioni del PG Dott. Vo lutti,,
ttis

Data Udienza: 12/07/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Lucera, in data 27/10/2012, convalidò il
sequestro di una autovettura, operato il 25/10/2012 dalla P.G., appartenentesi a
Peticchio Giovanni, sotto il pianale della quale era stato ricavato un
alloggiamento, che secondo la prospettazione accusatoria era strumentale
all’occultamento e trasporto di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Foggia, in
funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 4/12/2012, depositato il

impugnato dal Peticchio.

2. Il Peticchio propone ricorso avverso quest’ultima decisione.

3. Con l’unitaria censura posta a corredo del ricorso l’impugnante denunzia
l’assenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro e dei
presupposti presi in considerazione. Il P.M. si era avvalso, per disporre la
convalida, di un modulo a stampa dal quale non era dato cogliere la consapevole
e concreta presa in esame. Né poteva assumere carattere sanante il preteso
richiamo al provvedimento di sequestro della P.G., in quanto anch’esso privo di
supporto motivazionale.
Inoltre, il ricorrente evidenzia l’assenza del fumus commissi delicti:

il vano

metallico in discorso, solo in via di mera ipotesi, avrebbe potuto essere utilizzato
per il fine illecito prospettato.

4. Il ricorso non può essere accolto.
Devesi, in primo luogo, chiarire che il sequestro del quale qui si discute non era
di natura preventiva e deve attribuirsi ad un mero errore materiale del giudice
del riesame l’erroneo riferimento nell’incipit del provvedimento al sequestro
preventivo; errore, peraltro, sanato dal prosieguo della statuizione. Invero, non
è dubbio che si ebbe a trattare di sequestro probatorio e con finalità
investigative, cogliendosi ciò piuttosto nitidamente sia dal verbale di P.G., che
dal successivo provvedimento di convalida del P.M.
Ciò premesso, deve osservarsi che il provvedimento di sequestro operato
d’iniziativa dalla P.G. reca ben congrua e soddisfacente motivazione, sia in
relazione all’ipotesi di reato coltivata, che avuto riguardo alla pertinenza del bene
a riguardo della predetta ipotesi: la predisposizione di un vano metallico,
abilmente occultato sotto il pianale dell’autovettura, per scoprire il quale si rese
necessario l’ausilio di personale specializzato, ragionevolmente può reputarsi

6/12/2012, confermò il decreto di convalida di cui detto, che era stato

diretto al trasporto di sostanze stupefacenti, salvo, poi, che il prosieguo delle
indagini inducano a smentire il fondato sospetto.
Pur vero che il provvedimento di convalida, dopo aver enunciato il reato per cui
si procede (art. 73 del d.P.R. n. 309/1990) e aver affermato la legittimità del
sequestro riguardante «cose costituenti corpo di reato o comunque pertinenti
al reato necessarie ai fini delle indagini», omette di evidenziare quali fra le
finalità probatorie in astratto ipotizzabili (e prestampate) intendeva perseguire,
tuttavia, qui, la necessità della conservazione probatoria non necessitava di
precipue inferenze, essa identificandosi nell’impedire la dispersione della fonte di
prova. Una tale esigenza, peraltro, risulta essere stata puntualmente evocata nel
provvedimento di sequestro (il quale espressamente enuncia l’urgenza di
assicurare la fonte di prova), integralmente e consapevolmente richiamato nella
convalida.
In definitiva, deve escludersi che il P.M. con l’atto di convalida abbia reso
motivazione apparente, priva di specifico riferimento al caso concreto e alle
finalità perseguite, avendo ovviato alla esigenza in parola richiamando con piena
consapevolezza il provvedimento di sequestro, adeguatamente motivato sul
punto.
Per queste ragioni, pur non essendovi motivo per discostarsi dal principio più
volte enunciato da questa Corte (cfr., Cass., Sez. III, n. 25236 del 31/3/2011;
S.U. n. 5876 del 28/1/2004), in ordine alla necessità che siano rese palesi le
concrete e specifiche esigenze probatorie perseguite, nel caso in esame non si
rinviene il radicale vizio motivazionale denunziato, il solo astrattamente
inquadrabile nella violazione di legge, non essendo consentire dedurre altri vizi in
materia (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.)

5. L’epilogo giustifica condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

t

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