Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38464 del 27/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38464 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KAMISSI ABDERRAHIM N. IL 01/01/1974
avverso l’ordinanza n. 1085/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 27/03/2014
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da El Kamissi Abderrahim avverso il il
decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza di
Verona a titolo di sanzione alternativa;
– che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’interessato, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge, non
eventuali cause di punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non specifici;
– che il contenuto del ricorso risulta infatti prescindere totalmente dall’iter
argomentativo svolto dal giudice di merito per giustificare il rigetto del reclamo
proposto avverso un provvedimento di espulsione (mancata dimostrazione di
effettivi rischi di persecuzione in caso di rientro nel paese di origine;
insussistenza di effettive ragioni ostative all’espulsione), così configurando un
vizio di aspecificità dei motivi, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c),
cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis Cass. sez. I,
sentenza n. 39598 del 30 settembre – 11 ottobre 2004, ric. Burzotta);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in € 1000,00;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1000,00 alla cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
avendo il Tribunale proceduto ad alcuna disamina in merito alla sussistenza di