Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38464 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38464 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CASAMONICA ROMOLO nato a ROMA il 23/12/1962
CASAMONICA GINA nato a FRASCATI il 04/03/1978

avverso la sentenza del 27/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso per l’inamrnissibilita’ del ricorso
udito il difensore
Avv. Sergio SIMPATICO il quale insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il difensore di Casamonica Romolo e Casamonica Gina ricorre per
cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data
27/11/2015 con la quale è stata confermata la condanna degli imputati,
pronunciata il 12/1/2011 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati,
alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno,

concorso.
1.1. Deduce il vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle
risultanze processuali.
1.1.1. Osserva come il carente quadro probatorio illustrato con i motivi di
appello non era stato colmato dalla Corte territoriale, la quale si era limitata ad
un pedissequo richiamo della decisione di primo grado. In particolare, non vi era
alcun testimone oculare che avesse assistito alle trattative, né prova
documentale dei prelievi eseguiti e dei pagamenti effettuati dalla p.o. Le richiesta
avanzate dal Casamonica, sebbene mai documentate in sede di indagine,
potevano semmai trovare la loro causa giustificatrice (e lecita) in parte nella
restituzione della caparra che i Casamonica avevano versato quale anticipo sul
totale concordato per il prezzo di acquisto del cavallo e in parte per i costi di
gestione dell’animale. Vi era stato, poi, un travisamento del fatto laddove si era
indicato in C 50,00 quanto versato a titolo di acconto, trattandosi invece di £
200.000. Difettava poi la minaccia, con i necessari “parametri” per integrarsi
l’estorsione, trattandosi di una semplice richiesta di natura economica per
risolvere un accordo non perfezionato.
1.1.2. Censurabile era la decisione impugnata anche per la mancata
concessione agli imputati della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n.
4 cod. pen., considerato che alla p.o. era stato comunque arrecato un danno
patrimoniale di lieve entità, tenuto conto anche della bonaria ed immediata
risoluzione della vicenda e del decorso del tempo.
2. Con il secondo motivo deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
3.1. Dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono,
nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità degli
imputati in ordine al fatto ascrittogli; la responsabilità degli imputati è stata

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previa concessione delle attenuanti generiche, in ordine al delitto di estorsione in

infatti ricavata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha
riferito di essere stata costretta a pagare una somma di denaro per riottenere il
cavallo che aveva in precedenza consegnato agli imputati, inadempienti alle
obbligazioni assunte con il contratto di vendita. Proprio la circostanza che la p.o.
abbia rimesso l’iniziale querela esclude che la stessa fosse animata da
risentimento e, dunque, che le sue dichiarazioni non fossero attendibili. Pertanto,
avendo i giudici di merito escluso che la richiesta di denaro fosse imputabile

era stato trattenuto dagli imputati, quanto alla caparra versata (essendo gli
imputati inadempienti all’obbligo di concludere il contratto), corretta risulta la
riconducibilità del fatto all’ipotesi estorsiva, in ragione anche della presenza della
minaccia, implicita, di non riavere più il cavallo laddove non si fosse pagata una
somma di denaro. Di conseguenza, l’assenza di giustificazione causale della
somma pretesa rende non decisivo il paventato rilievo del “travisamento”
sull’esatto importo delle somme che avrebbero formato oggetto della richiesta.
Quanto alla valenza intimidatoria della pretesa, questa risulta essere stata
ricavata dal giudice del merito dalle modalità della condotta (la Casamonica Gina
accompagnava la p.o. presso la banca affinché prelevasse il denaro) e dalle
circostanze ambientali ragionevolmente dimostrative dello stato di soggezione in
cui si è venuta a trovare la persona offesa, tanto che si è poi rivolta all’autorità di
P.S. Sussiste, quindi, congrua motivazione sia in punto di elementi di
responsabilità che di qualificazione giuridica del fatto; la sentenza impugnata,
pertanto, si sottrae ai censurati vizi di motivazione.
3.2. Parimenti è a dirsi con riferimento al diniego dell’attenuante comune di
cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Ai fini della concessione di tale attenuante è
necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di
rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (Sez. 2, n.
7207 del 12/04/1984, Rv. 165497). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno
escluso tale evenienza facendo motivatamente riferimento non solo alla misura
della somma oggetto dell’estorsione, ma anche alle pessime condizioni in cui
venne restituito il cavallo. Il danno quindi fu apprezzabile.
3.3. Manifestamente infondata è l’eccezione di prescrizione. Anzitutto
perché del tutto generica. Infine, perché risultano essere intervenute nel corso
del giudizio di merito cause di sospensione (dal 18.1.2006 al 12.7.2006 e dal
12.7.2006 al 30.5.2007 per sciopero avvocati, per anni uno mesi quattro e giorni
12; dal 27.3.2008 al 16.2.2009 per legittimo impedimento del difensore = 60
gg.; totale anni uno mesi sei e giorni 12) che precludono il verificarsi dell’effetto

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tanto alle spese di mantenimento dell’animale, in ragione del breve tempo in cui

estintivo del reato in epoca comunque antecedente alla sentenza di appello
(deliberata in data 27/11/2015 a fronte di un termine di prescrizione massimo
comprese le sospensioni al 4/2/2016 e di un reato consumato il 23.1.2002).
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi
non consente, poi, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto,
preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129
cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, intervenuta nelle more del

Sez. Un., sent. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5. L’affermazione di principi di diritto consolidati e la natura non complessa
delle questioni affrontate consente di redigere la motivazione della decisione in
forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 15/6/2018

procedimento di legittimità. (Sez. 2, sent. n. 28848 dell’ 8/05/2013, Rv. 256463;

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