Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38464 del 11/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38464 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
.sul ricorso proposto da:
CACCIATORI DAMIANO N. IL 18/05/1959
avverso la sentenza n. 9596/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
12/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dot GI S PPE GRASSO;
lette/serrtite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/07/2013
FATTO E DIRITTO
1. Il GUP del Tribunale di Verona, con sentenza del 12/12/2012, all’esito di
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti
Cacciatori Damiano, imputato del reato di guida d’autovettura in stato
d’ebbrezza alcolica (art. 186, comma 2, lett. c, cod. della str.), la pena
concordata dalle parti medesime, operata la riduzione del rito, disponendo,
2. Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, assumendo, in
sintesi, quanto segue: il veicolo risultava intestato, oltre che all’imputato, a
persona estranea alla commissione del reato e, pertanto, pur ad ammettere,
seguendo orientamento maturatosi in sede di legittimità, che fosse possibile
disporre la confisca parziale (con la conseguenza che, ai fini esecutivi, la
comunione avrebbe dovuto, poi, sciogliersi), non poteva ammettersi confisca
totale del bene.
3. Con nota pervenuta il 26/6/2013 l’imputato, insistendo per l’accoglimento del
ricorso, rileva che l’autovettura era stata acquistata da lui e dalla moglie,
Lavarini Nadia, in regime di separazione dei beni e con emissione di assegno di
conto corrente da parte di quest’ultima, alla quale non potevasi muovere
t’
rimprovero di sorta, in quano terzo di buona fede
4. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità.
Con il ricorso proposto l’imputato non persegue il soddisfacimento di alcun bene
della vita personale, stante che lo stesso, del tutto acquiescente quanto
all’ineluttabilità della confisca limitatamente alla sua quota di proprietà, si limita
a perorare irritualmente il soddisfacimento dell’interesse del terzo (la Lavarini),
in ordine al quale è privo di legittimazione.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dell’imputato,
oltre che al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria,
giudicata congrua, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
inoltre, la confisca dell’autovettura.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11/7/2013
Il Presidente