Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38460 del 15/06/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38460 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COMERCI FRANCESCO nato a MESSINA il 01/10/1975
MARTURANO DANIELE nato a VIBO VALENTIA il 18/06/1973
LA GAMBA ROBERTO nato a SORIANO CALABRO il 30/04/1986

avverso la sentenza del 05/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per COMERCI FRANCESCO,
l’inammissibilità per MARTURANO DANIELE
e LA GAMBA ROBERTO
Uditi i difensori degli imputati (Avv. Antonio Porcelli, Salvatore Staiano – Giuseppe
Bagnato – Francesco Muzzopapa)
i quali insistono per l’accoglimento dei ricorsi;
Udito l’avv. Caterina De Luca per la parte civile il quale si associa alle conclusioni del
P.G. e deposita nota spese.

Data Udienza: 15/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Comerci Francesco ricorrono per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5/7/2016 con la quale è stata
confermata la decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il
6/5/2015, in relazione ai capi L) ed M) della rubrica (trattasi di due episodi di
usura aggravata in concorso con altro coimputato), previa esclusione

invece l’imputato con riferimento ai reati di cui ai capi A), O) e P) della rubrica
perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in anni tre mesi sei di
reclusione ed C 9.000,00 di multa.
1.1. Con il primo motivo deducono l’inosservanza degli artt. 268 e 271 cod.
proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali. La Corte territoriale aveva omesso di esaminare e
confrontarsi con le argomentazioni difensive, illustrate in un’apposita memoria
depositata nel corso del processo d’appello (ed il cui contenuto è riprodotto nel
motivo di ricorso anche con riferimento all’indicazione dei relativi RIT), con cui si
censurava la ritualità delle disposte captazioni. L’eccezione riguarda
principalmente le intercettazioni ambientali eseguite presso gli uffici della EDIL
Sud di Roma, stante l’insussistenza dei presupposti derogatori di cui al comma 2
dell’art. 268 cod. proc. pen. (remotizzazione, idoneità degli impianti, presupposti
di urgenza in relazione anche al momento in cui poi le captazioni sono state
disposte, acquisizione dei flussi telematici, motivazione die decreti).
1.2. Con il secondo motivo deducono l’inosservanza delle norme in tema di
assunzione e valutazione della prova, nonché il vizio di motivazione (sotto il
profilo dell’apparenza). La censura attiene alle modalità con cui doveva essere
esaminato il teste Fannigliolo (presunta p.o. costituitasi parte civile). La Corte
territoriale aveva infatti disposto che questi venisse esaminato nella qualità di
teste, anziché ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., nonostante risultasse la sua
iscrizione nel registro degli indagati poiché da alcune conversazioni risultava che
si fosse reso responsabile di una tentata truffa in danno di una finanziaria in
concorso con il ricorrente. Di conseguenza, quanto dallo stesso dichiarato al
processo doveva considerarsi inutilizzabile.
1.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla prova di colpevolezza. La Corte d’appello, in modo
contraddittorio, aveva ritenuto le emergenze processuali da un lato non
sufficienti (ed anzi “incongrue”) a fondare il coinvolgimento dell’imputato in

dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203/1991. La Corte territoriale assolveva

ordine ai reati di cui ai capi O) e P) per cui era stato assolto e, dall’altro, invece,
idonee ad affermarne la responsabilità per la vicenda di usura di cui ai capi L) e
M). Illogico e contraddittorio era avere inquadrato la figura dell’imputato in colui
che agiva come garante in afferenze a richieste di prestiti a favore della p.o.(suo
amico e collega imprenditore) di cui “questa aveva bisogno” e poi averlo ritenuto
concorrente consapevole nello stesso periodo in usura consumata dovuta sempre
a “implorati aiuti”. Apparente, poi, era la motivazione in punto di riconosciuta

dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, senza procedere a
quella penetrante verifica in ossequio ai canoni interpretativi indicati dalla
giurisprudenza di legittimità. Né i riscontri al narrato dell’offeso potevano
ricavarsi in elementi di prova dallo stesso forniti, occorrendo invece che questi
fossero di carattere “esterno”, ovvero nelle operate captazioni che dimostravano
solo il bisogno della persona offesa di essere aiutata dall’amico imputato.
Peraltro, lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto non attendibile la
persona offesa con riguardo alle vicende usurarie relative ai capi R), S) e T)
(posizione del coimputato Acanfora Raffaele) e, dunque, nella snetenza
impugnata si era operata una censurabile frazionabilità del narrato della persona
offesa. Né, infine, riscontri potevano rinvenirsi nella testimonianza del
maresciallo Montuori e negli assegni acquisiti e prodotti che non risultavano
indicativi nel conteggio di somme usurarie.
1.4. Con il quarto motivo deducono l’inosservanza e la violazione di legge
in relazione all’art. 644 cod. pen. e il vizio di motivazione (apparenza). In
particolare la censura attiene alla mancanza degli elementi del concorso nel
reato contestato, considerato che era stata la persona offesa a coinvolgere
l’imputato nella propria “disperazione”, così facendosi sostituire in quello che
avrebbe dovuto fare egli in prima persona, per risolvere l’imminente disastro
economico. Si trattava di un’attività, quella svolta dall’imputato, priva di rilievo
penale (a conferma di ciò si cita la giurisprudenza in tema di chi, ricevuto
l’incarico di recuperare il credito usurario, non sia riuscito ad ottenerne il
pagamento, i cui atti potranno semmai integrare il favoreggiamento personale,
ma non il concorso nel delitto di usura).
Infine, non vi era nella motivazione concretezza probatoria in punto di
interessi usurari, la cui documentazione dimostrativa non era esaustiva.
1.5. Con il quinto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non essendosi fatta
corretta applicazione della regola di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole

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intermediazione. La prova di colpevolezza si era poi ricavata dalle sole

dubbio, avendo omesso la Corte territoriale di fornire alcuna motivazione in
merito alla capacità del compendio probatorio in atti a soddisfare in termini di
certezza e non di semplice possibilità logica lo standard probatorio richiesto volto
ad eliminare ogni dubbio sull’innocenza del ricorrente.
2. Ricorre per cassazione anche il difensore di Marturano Daniele. La Corte
d’appello, quanto alla posizione del ricorrente, risulta avere confermato la
condanna alla pena di anni cinque di reclusione in ordine ai reati di cui ai capi O),

Famigliolo, con esclusione, già nel giudizio primo grado, dell’aggravante della
finalità dell’agevolazione mafiosa).
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine all’eccezione di incompetenza che la Corte territoriale
aveva rigettato mediante un richiamo delle argomentazioni spese dal giudice di
primo grado, senza confrontarsi con i rilievi sollevati nei motivi di appello, ove si
era evidenziato come in tema di reato associativo l’individuazione del giudice
competente doveva avvenire sulla scorta della norma di cui all’art. 8, comma 3,
cod. proc. pen. in tema di reato permanente (individuandosi in Roma il luogo di
inizio della consumazione del reato associativo che esplicava una vis attrattiva
anche nei confronti degli altri reati fine connessi) e non sulla base dell’art. 16 del
codice di rito (che in caso di procedimenti connessi radica la competenza in
favore del giudice competente del reato più grave) come invece ritenuto dai
giudici di merito. Sussistevano, infatti, già al momento del rinvio a giudizio – per
come si desumeva dal decreto che dispone ail giudizio e dall’ordinanza cautelare
– una pluralità di elementi fattuali che consentivano di radicare la competenza in
favore del Tribunale di Roma: in Roma si trovava da tempo il Tripodi Nicola, il
quale secondo l’accusa aveva intestato fittiziamente a Comerci Francesco la
società Edil Costruzioni (costituita in Roma nell’anno 2003), funzionale non solo
agli interessi del Tripodi ma anche del sodalizio, laddove la sede romana aveva
consentito al Comerci di inserirsi negli ambienti istituzionali e politici per
incrementare e favorire le attività illecite del clan.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione e l’inosservanza di norme
processuali in relazione agli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. ed il
vizio di motivazione. In particolare, a fondamento della affermazione di
colpevolezza si erano richiamate in termini apodittici e meramente ripetitivi le
argomentazioni della sentenza appellata, pur in presenza di una critica specifica
alle soluzioni da quel primo giudice adottate. Quanto, poi, alla sussistenza del
reato, che richiede il superamento del c.d. tasso soglia, le dichiarazioni della

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P) e Q) della rubrica (episodi di usura aggravata ai danni dell’imprenditore

persona offesa (unitamente al contenuto delle intercettazioni telefoniche) non
avevano chiarito l’entità degli interessi asseritamente corrisposti all’imputato,
risultando sul punto generiche ed imprecise. Di talché l’imputato avrebbe dovuto
essere assolto difettando un elemento essenziale del reato.
Inoltre, la ricostruzione degli eventi prestava acriticamente fede alla
deposizione della persona offesa – la quale era portatrice di un interesse di
natura economica poiché costituitasi parte civile – senza che si fosse proceduto

contestato e ciò tanto più alla luce dell’evidenza processuale costituita
dall’assoluzione nel giudizio di appello di altro coimputato (Acanfora) raggiunto
dalle medesime dichiarazioni accusatorie e rispetto alla cui posizione vi era
un’interferenza fattuale e logica da compromettere l’intera dichiarazione (e
dunque precludere il ricorso alla regola della scindibilità). Né elementi di
conferma potevano rinvenirsi nel compendio intercettivo, richiamato mediante
un’operazione meccanica di semplice e acritica riproduzione dei colloqui attinenti
anche ad un periodo temporale differente con i fatti oggetto di accusa. A fronte
di tale carenza probatoria era stato omesso qualunque accertamento di natura
bancaria sui c/c dell’imputato, né si erano acquisiti gli assegni, tanto che la
stessa motivazione di condanna – in modo contraddittorio – sembrava dubitare
della verificazione storica dei fatti così come descritti nei capi di imputazione.
L’assenza di prove documentali dimostrative di rapporti economici tra le parti,
del capitale dato in prestito, della somma restituita, del tasso di interessi
praticato escludevano la formazione di una ragionevole certezza della
responsabilità dell’imputato. Censurabile, infine, era la sentenza impugnata
laddove aveva illegittimamente operato un ampliamento dello stato di bisogno,
non essendo emerso che la persona offesa versasse in condizioni di effettiva
mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie e non potendosi
ricavare la circostanza dal mero stato di sofferenza bancaria. Anzi la stessa parte
offesa contestualmente ai prestiti ricevuti dal ricorrente risultava avere
instaurato rapporti debitori con una pluralità di soggetti a condizioni peggiori
rispetto a quelle pattuite con l’imputato.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
avendo omesso la Corte d’appello di dare conto degli elementi in forza dei quali
aveva ravvisato il diniego e avendo omesso di apprezzare l’incensuratezza
dell’imputato, la cui condotta non era stata connotata da accezioni aggressive,
minatorie e violente. Di ciò il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto

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ad un’attenta e penetrante verifica del suo narrato su ciascun episodio di usura

anche ai fini delle determinazione della pena.
3. Ricorre per cassazione anche il difensore di La Gamba Roberto. La Corte
d’appello, quanto alla posizione del ricorrente, in riforma della decisione del
primo giudice, ha ridetermina la pena in anni due di reclusione, condizionalmente
sospesa, in ordine al reato di cui al capo F) della rubrica (art. 12-quinques d.l. n.
306/92), escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991.
3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, stante il recettizio

territoriale avesse proceduto ad una autonoma valutazione delle specifiche
censure che erano state sollevate con l’atto di appello.
3.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art.
12-quinques I. n. 356/1992, in quanto difettavano al processo elementi idonei a
ritenere esistente la contestata intestazione fittizia dell’omonima ditta individuale
da parte del Tripodi Sante Mauro, emergendo, semmai, semplicemente una
possibile collaborazione tra le parti. Non vi erano, infatti, elementi per poter
sostenere che la ditta costituisse una sorta di prosecuzione della Moviter,
persona giuridica ritenuta a sua volta gestita di fatto da Vita Salvatore e Tripodi
Sante, ovvero che l’assunzione di Vita Salvatore, già direttore tecnico della T5
Costruzioni (di cui era stata rinvenuta documentazione amministrativa e relativa
ad appalti sia presso l’abitazione del Tripodi che dell’imputato), rispondesse a
criteri diversi dalle capacità professionali e competenze del medesimo. La
sentenza poi era censurabile per avere sovrapposto le distinte nozioni di
“attribuzione” e di gestione di fatto, potendo i riferimenti alle molteplici forme in
cui si è estrinsecato l’esercizio dell’attività di impresa da parte del Tripodi e del
Vita tutt’al più essere idonee a comprovare la fittizietà dell’intestazione ma non
implicano necessariamente l’attribuzione del compendio patrimoniale in assenza
di elementi atti a comprovare la provenienza dei mezzi economici e strumentali
necessari per la costituzione e gestione della ditta dal patrimonio di costoro e/o
del fantomatico clan mafioso. In definitiva, mancava la prova che il Tripodi
avesse fornito il capitale da investire nella LGR Costruzioni di proprietà del La
Gamba o che avesse alimentato con flussi finanziari la società. Mancava, infine,
qualunque specifico riferimento agli elementi di fatto in punto di sussistenza del
dolo.
3.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed alle attenuanti generiche,
avendo la Corte territoriale omesso di indicare le rationes in forza delle quali
aveva determinato una pena base superiore al limite edittale (anni tre di

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ed acritico rinvio al contenuto di quella di primo grado senza che la Corte

reclusione) rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi di Comerci Francesco e Marturano Daniele vanno rigettati
essendo i relativi motivi infondati e/o manifestamente infondati. Il ricorso di La
Gamba Roberto va accolto limitatamente alla determinazione della pena e

Posizione Comerci Francesco
4.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla legittimità delle disposte
intercettazioni telefoniche è inammissibile sotto due profili.
4.1.1. Anzitutto per carenza di interesse, in quanto gli elementi posti a
fondamento dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in
relazione ai capi L) ed M) della rubrica, non si rinvengono, per quanto precisato
dalla sentenza impugnata, nel contenuto di conversazioni intercettate (vedi
pagg. 10 e 11), ma in fonti probatorie aventi differente natura. Le intercettazioni
risultano essere state, invece, apprezzate dalla Corte territoriale in bonam ai fini
dell’esclusione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 7 legge n.
203/1991.
4.1.2. Inoltre, il motivo risulta comunque generico, in quanto il ricorrente si
è limitato a dedurre l’illegittimità dei relativi decreti autorizzativi senza però
soffermarsi sulla relativa pregnanza contenutistica e senza evidenziare le
decisive conseguenze che in tema di prova d’accusa deriverebbero dalla
declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni (nel senso che il giudice di
legittimità non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità
della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione,
ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di
legittimità vedi Sez. 2, n. 30271 dell’11/5/2017, Rv. 270303).
4.2. Inammissibile poiché generico è il secondo motivo di ricorso attinente
alle modalità con cui è stato sentito il Famigliolo. Anche laddove la persona
offesa risultasse iscritta nel registro degli indagati per un episodio di truffa
realizzato in concorso con il ricorrente, ciò non sarebbe sufficiente a mutare lo
statuto dell’assunzione della prova dichiarativa assunta dall’offeso, in quanto
occorreva dimostrare che si trattava

di un reato commesso nel medesimo

contesto spaziale e temporale ovvero strumentale alla realizzazione di quelli per
cui si procede nei confronti del ricorrente ovvero ancora vi fosse un’evidente
interferenza probatoria. Nulla di tutto ciò è stato evidenziato nel ricorso, di guisa

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rigettato nel resto poiché infondato.

che la censura risulta generica, per come correttamente ritenuto dalla stessa
Corte territoriale, la quale ha evidenziato come i termini della questione fossero
rimasti del tutto indeterminati.
4.3. Il terzo motivo di ricorso in ordine alla prova di responsabilità è
infondato. Il profilo relativo all’attendibilità delle dichiarazioni resa dal Famigliolo
risulta, infatti, essere stato affrontato dai giudici di merito, i quali sono pervenuti
ad un giudizio positivo di conferma delle accuse mosse tenendo conto della

fascicolo del dibattimento e, segnatamente, di due assegni dimostrativi delle
erogazioni a titolo di interessi mensili sul prestito usurario di cui al capo A) della
rubrica e di una fattura a conferma dei rapporti tra l’offeso e l’imputato Vita
Salvatore quale soggetto al quale erano destinati i pagamenti di natura usuraria.
Ai fini della prova di colpevolezza, laddove questa si costituita dalla
testimonianza dell’offeso, non è richiesto che gli elementi di conferma assumano
la valenza di riscontri esterni (Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Rv. 265104),
essendo sufficiente che ne avvalorino l’attendibilità. Assumeranno quindi rilievo
anche quegli elementi che, pur provenendo dall’offeso, risultino idonei a
dimostrare la sussistenza della verosimiglianza della vicenda riferita dalla
persona offesa. Di conseguenza, i limiti alla valenza probatoria che il ricorrente
attribuisce alla documentazione acquisita sul rilievo che proverrebbe dalla
persona offesa non risultano dirimenti, in quanto il giudice del merito si è fatto
carico di apprezzare, nel contraddittorio delle parti e alla luce anche delle
risultanze investigative riferite dal maresciallo Monturi, la specifica continenza di
tali documenti con le condotte accusatorie riferite dal Famigliolo e, una volta
conclusa positivamente tale verifica, ne ha correttamente ricavato un giudizio di
attendibilità.
Né ai fini dell’esclusione del positivo giudizio di attendibilità svolto
assumono rilievo le statuizioni assolutorie del ricorrente in ordine alle
imputazioni di usura in danno proprio del Famigliolo Franco e rubricate ai capi O)
e P). Al riguardo, va infatti osservato come il proscioglimento non origini da una
sconfessione del complesso delle accuse mosse dall’offeso, ma si fondi sul rilievo
dell’assenza di elementi dimostrativi del ruolo di concorrente nel reato attribuito
al Comerci, essendo risultato che l’imputato dovette assumere la garanzia del
debito usurario e fu costretto in seguito ad onorarne il pagamento. Ciò ha reso
“recessivo” nella valutazione del contributo concorsuale – anche sotto il profilo
del dolo di concorso – l’aver comunque il Comerci individuato i soggetti che
avrebbero potuto concedere all’offeso il prestito, sia pure a tasso usurario, di cui

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precisione e coerenza di quanto riferito e della documentazione acquisita al

quest’ultimo aveva bisogno. Trattasi dunque di valutazioni – quale quelle
differentemente svolte sul merito della res iudicanda in ordine ai capi L) ed M) da
un lato, e ai capi O) e P) dall’altro, – che non svolgono alcuna interferenza sul
piano del giudizio di valutazione probatoria, condotto alla stregua del medesimo
criterio e le cui conclusioni divergono in ragione della diversa qualificazione
giuridica dei fatti che ne è logicamente derivata.
4.4. Infondato è il motivo relativo alla sussistenza degli elementi integrativi

giudici di merito, l’imputato ha posto in essere una molteplicità di condotte
chiaramente evocative, sia sul piano oggettivo che soggettivo, della
compartecipazione criminosa. Si è, infatti, evidenziato come fu il Comerci a
procurare il contatto con persone in origine sconosciute all’imprenditore, a
consegnare alla vittima il denaro oggetto del prestito usurario (parte in contanti
e parte con i propri assegni), ricevendo a garanzia i titoli lasciati in bianco dal
Famigliolo; fu ancora l’imputato a fare da intermediario per la chiusura del
rapporto usurario recapitando all’imprenditore “l’offerta transattiva” a
soddisfazione di ogni altra pretesa usuraria. Il ricorrente svolse, pertanto, un
ruolo causalmente efficiente e consapevole sia in ordine al sorgere che allo
svolgimento del rapporto avente natura usuraria, di talché non sono configurabili
le diverse ipotesi di favoreggiamento personale o di estorsione che ricorrono
allorché il soggetto, in un momento successivo alla formazione del patto
usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, non riesca ad ottenerne il
pagamento, ovvero a tale fine eserciti violenza o minaccia nei confronti del
debitore.
4.5. Quanto alla prova di colpevolezza, l’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato risulta fondata dalle sentenze di merito su elementi
di natura diretta ed indiretta, processualmente utilizzabili e logicamente
dimostrativi dell’accusa mossa all’imputato. La regola dell’al di là di ogni
ragionevole dubbio, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo
se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità,
risulta dunque rispettata, posto che l’ipotesi alternativa introdotta dalla difesa e
volta ad escludere la rilevanza penale della condotta dell’imputato in relazione
alla vicenda usuraria, è stata confutata e motivatamente disattesa dal giudice di
merito.
Posizione Marturano Daniele.
5.1. Infondato è il primo motivo di ricorso in tema di competenza. Invero, il
corretto riferimento alla vis attractiva da riconoscersi al delitto associativo di

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del concorso di persone nel reato. Nel caso in esame, per quanto asseverato dai

stampo mafioso rispetto agli reati altri connessi ed in ipotesi anche più gravi
(Sez. 1, n. 13929 del 17/3/2010, Rv. 246670; Sez. 1, n. 24181 del 19/5/2010,
Rv. 247988), radicherebbe comunque la competenza territoriale correttamente
nel Tribunale di Vibo Valentia, in quanto la Corte territoriale ha comunque dato
atto di come sia risultato che il luogo di elettiva operatività, nonché di origine del
sodalizio mafioso dei Tripodi, era quello di Porto Salvo e Vibo Marina, luoghi
rientranti nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia, a nulla rilevando che la

nazionale.
5.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
5.2.1. Anzitutto va escluso che il rinvio operato dalla sentenza di appello
alla motivazione della decisione di primo grado, con riferimento alla ricostruzione
del fatto e all’inquadramento delle questioni giuridiche, dia luogo al paventato
vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza o dell’apparenza. Al riguardo,
va, infatti, richiamato il principio di diritto secondo cui, allorché vi sia
concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle rispettive decisioni, si ha una necessaria “saldatura” tra la
motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado in un unico
complesso argomentativo, di cui la Corte di cassazione deve tenere conto ai fini
del sindacato di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro,
Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv.216906; Sez. 2, n.
11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Nel caso di specie, le questioni
poste dall’appellante risultano già adeguatamente esaminate e correttamente
risolte dal primo giudice, oppure hanno natura generica, di conseguenza al
giudice dell’impugnazione era consentito motivare per relazione (Sez. 4, n.
15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
5.2.2. Tanto premesso, le censure in ordine all’attendibilità della persona
offesa e alla prova di colpevolezza risultano infondate. Il profilo relativo
all’attendibilità del narrato della persona offesa risulta, infatti, essere stato
puntualmente affrontato dai giudici di merito, i quali, in ossequio al principio di
scindibilità delle dichiarazioni del testimone, sono pervenuti ad un giudizio
positivo di conferma delle accuse mosse tenendo conto non solo della
documentazione acquisita al processo (di carattere non decisivo a detta del
ricorrente, vedi pag. 24 sentenza di appello) ma anche in forza del contenuto,
definito “inequivocabile”, delle intercettazioni telefoniche, passate in rassegna dal
giudice di primo grado (vedi pagg. 121-131 della motivazione della sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia), con cui il ricorrente omette anche di confrontarsi.

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cosca avesse potuto operare anche in Roma o in altre zone del territorio

Peraltro, ai fini della prova di colpevolezza, laddove questa si costituita dalla
testimonianza, seppur dell’offeso, non è richiesto che gli elementi di conferma
assumano la valenza di riscontri esterni (Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Rv.
265104), essendo sufficiente che ne avvalorino l’attendibilità. Assumeranno
quindi rilievo anche quegli elementi non direttamente dimostrativi del reato o di
specifiche modalità della condotta, ma idonei a dimostrare la sussistenza della
verosimiglianza di alcuni presupposti fattuali della vicenda narrata dalla persona

attribuisce alla documentazione acquisita (per lo più titoli di credito), che
avrebbe carattere parziale e non decisivo, non risultano dirimenti, in quanto il
giudice del merito ha comunque attribuito a tali elementi il corretto significato di
“supporto” al narrato, stante la loro evidente continenza con la situazione
fattuale che ha originato le dichiarazioni. Inoltre, per quanto già osservato, il
compendio a carico risulta arricchito da diverse intercettazioni telefoniche — la cui
legittimità non risulta essere stata censurata nei motivi di ricorso – il cui
contenuto risulta costituire invece un diretto riscontro alla sussistenza dei reati di
usura contestati al Marturano. Ed è proprio l’avvenuta acquisizione di tali
elementi che, rendendo credibile l’accusa proveniente dalla persona offesa,
consente di colmare quelle “lacune” dimostrative rilevate dal ricorrente ed
escludere qualsiasi profilo di contraddittorietà a quella parte della motivazione
del giudice di primo grado — richiamata dalla Corte territoriale — secondo cui
“può essere vero che gli accertamenti bancari condotti sul contenuto complessivo
delle dichiarazioni rese dal Famigliolo siano stati in parte carenti e non esaustivi”
(pag. 39), in quanto proprio gli altri elementi acquisiti “consentono di attribuire
attendibilità al narrato della p.o. e alla sostanza del rapporto usurario con il
Marturano” (per come espressamente precisato nell’ambito della stessa pagina
39 della motivazione dal giudice di seconde cure).
Infine, quanto alla rilevanza delle statuizioni assolutorie di Acanfora
Raffaele dalle imputazioni di usura in danno proprio del Famigliolo Franco (capi
R, S e T della rubrica), va osservato come il proscioglimento non origini da una
palese sconfessione del complesso delle accusa mosse dall’offeso, ma proprio sul
rilievo dell’assenza di elementi certi di conferma che il giudice del merito si è
premunito correttamente di ricercare quanto alla posizione di questo come degli
atri imputati, in ossequio ai principi di scindibilità (Sez. 6, n. 7900 del
22/4/1998, Rv. 211376) e di verifica con maggior rigore dell’accusa privata (Sez.
Un., n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214).
5.3. Manifestamente infondate sono invece le censure mosse in ordine al

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offesa. Di conseguenza, i limiti alla valenza probatoria che il ricorrente

trattamento sanzionatorio.
5.3.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli

riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, si è fatto riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato,
ricavata dalle modalità “inquietanti” della vicenda per le modalità e l’entità del
prestito che rivelano anche una certa professionalità nel settore dell’attività
usuraria. Tanto basta a rendere soddisfatto l’onere di motivazione, tenuto anche
conto che l’elemento positivo costituito dall’assenza dei precedenti penali non
può, di per sé, assumere alcun rilievo ai fini del riconoscimento delle attenuanti
generiche ai sensi del comma 3 dell’art.

62-bis cod. pen. e che l’assenza di

“accezioni” aggressive, minatorie e violente della condotta è stata apprezzata dal
giudice del merito ai fini dell’esclusione del concorso di altre ipotesi di reato.
5.3.2. Il riferimento ad indici espressivi di elevata capacità a delinquere
rendono congrua, sotto il profilo motivazionale, l’entità della pena inflitta
all’imputato. La graduazione della pena rientra, infatti, nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Posizione La Gamba Roberto
6.1. Il primo motivo di ricorso in ordine all’omessa autonoma valutazione è
manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale non si è limitata a
richiamare in modo “acritico”, quanto alla posizione dell’imputato La Gamba
Roberto, la motivazione della decisione di primo grado, ma, alla luce delle
censure mosse con l’atto di appello, è pervenuta alla parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, escludendo che l’intestazione fittizia
della ditta LGR sia avvenuta con la consapevolezza e volontà ulteriore da parte

12

dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia

del ricorrente di favorire l’attività e l’operatività della cosca mafiosa del Tripodi
alla quale era estraneo. L’esclusione della circostanza aggravante consegue
necessariamente ad una rivalutazione della portata del fatto contestato, alla
quale è conseguita la rideterminazione della pena nel senso più favorevole al
ricorrente, riconoscendosi anche il beneficio della sospensione condizionale.
L’autonoma valutazione si rinviene, poi, anche a proposito della conferma della
sentenza del Tribunale nella parte relativa alla condanna dell’imputato per

enunciato le fonti di prova poste a base del suo convincimento, tra le quali le
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moscato con cui il ricorrente omette in
questa sede di confrontarsi. Va, escluso, pertanto, che il giudice del gravame si
sia limitato a respingere le censure del ricorrente richiamando la motivazione
della decisione di primo grado in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza
farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di
impugnazione.
6.2. Le doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso sono infondate e/o
manifestamente infondate.
6.2.1. La prima, che attiene alla rilevanza degli elementi da cui è stata
ricavata la penale responsabilità, è manifestamente infondata; difatti, si
prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente
rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della
sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove,
evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto
ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in
base alle quali emergeva che l’imputato fosse in realtà un prestanome del Tripodi
Sante Mario, al quale andava ricondotta la titolarità effettiva della ditta LGR
Costruzioni. In tal senso depongono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Moscato il quale ha indicato il ricorrente come contabile e prestanome dei
Tripodi, accusa che ha trovato logica conferma nel meccanismo di costituzione e
successione della LGR alle altre società direttamente riferibili al Tripodi nel
momento in cui dette società erano state interessate dai controlli delle forze
dell’ordine (esattamente un mese dopo l’emissione dell’interdittiva antimafia da

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l’intestazione fittizia, tenuto conto che la Corte territoriale ha chiaramente

parte della Prefettura di Vibo Valentia nei confronti della Moviter), per come
risulta anche dai sequestri della documentazione relativa alle suddette società
presso l’abitazione dell’imputato e presso la stessa sede della T5 e dal passaggio
tra dette società dei mezzi necessari per l’esercizio dell’impresa e dei relativi
contratti (vedi pagg. 9 ss). Del resto, che la LGR Costruzioni fosse in realtà la
prosecuzione del disegno imprenditoriale del Tripodi e, soprattutto, l’espediente
per sottrarsi all’applicazione della disciplina in materia di misure di prevenzione

soggetti coinvolti nella vicenda successoria: si precisa, infatti, come il ricorrente
fosse stato già assunto nella T5 amministrata dal Tripodi Sante Mario e da Vita
Salvatore e come quest’ultimo, diventato dipendente nella LGR Costruzioni, si
occupasse per conto del Tripodi della gestione della nuova ditta, per come anche
comprovato dal contenuto delle intercettazioni. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del
31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
6.2.2. Infondato è invece il motivo dedotto in punto di “tipicità di
fattispecie”: è ben vero – così come evidenziato dal ricorrente – che per la
configurabilità del delitto di cui all’art. 12-quinques d.l. n. 306/92 conv. nella
legge n. 356/92 è in ogni caso necessario che vi sia “l’attribuzione fittizia ad altri
della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità”, formula questa
che, nel rispetto del principio di tassatività vigente in materia penale, non è
suscettibile di una interpretazione estensiva o analogica in

malam partem,

talché, anche in presenza dello scopo illecito sopra riportato, non può farsi
rientrare la condotta di chi fittiziamente trasferisce la mera titolarità dei compiti
di amministrazione di una società commerciale (Sez. 6, n. 37375 del 6/5/2014,
Rv. 261655). Ma nel caso in esame, i giudici di merito, anche con il riferimento
alla genesi relativa alla costituzione della ditta LGR Costruzioni, hanno dato conto
di come il simulato trasferimento riguardasse la titolarità e disponibilità delle
quote, la cui attribuzione si deve al Tripodi Sante Mario, restando, peraltro,
l’operatività della persona giuridica nelle mani dello stesso Tripodi e del suo
gestore e Vita Salvatore.
6.2.3. Manifestamente infondata è la censura in ordine all’omessa
motivazione sul dolo, risultando specificamente indicati i diversi elementi fattuali
dai quali la Corte territoriale ha dedotto la coscienza e volontà del ricorrente di
concorrere al disegno perseguito dal Tripodi di eludere le disposizioni in materia
di prevenzione. Al riguardo, si è fatto riferimento ad un elemento logico ed
univoco quale quello relativo al particolare meccanismo di costituzione e

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patrimoniali, risulta altresì dagli stretti legami che sussistevano tra tutti i

successione della ditta LGR alle precedenti società riferibili al Tripodi allorché
queste ultime vennero sottoposte ai controlli delle forze dell’ordine, meccanismo
del quale il La Gamba era necessariamente consapevole essendo stato
dipendente della T5.
6.3. Fondato è il motivo sulla pena. Invero, la Corte territoriale, nel
riformare in senso più favorevole la pena per il ricorrente a seguito
dell’esclusione dell’aggravante speciale di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 (anni due

primo grado), ha stabilito però una pena base più elevata di quella determinata
dal giudice di primo grado (anni tre di reclusione a fronte di anni due di
reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche calcolate nella
massima estensione ad anni due, pena sospesa), così violando il principio del
divieto di reformatio in peius.

Pur dovendosi riconoscere al giudice

dell’impugnazione il potere di rideterminare la pena in conseguenza
dell’esclusione di elementi circostanziali del fatto, verificandosi un

novum che

richiede lo svolgimento di un autonomo apprezzamento valutativo, resta
precluso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la possibilità di
stabilire sullo stesso reato una pena base più elevata di quella del giudice di
primo grado.
Va, pertanto, annullata sul punto la sentenza impugnata senza rinvio;
dovendosi determinare la pena base per il delitto di cui all’art.

12-quinques d.l.

n. 356/1992 nella misura pari al minimo edittale stabilito dal giudice di primo
grado, cioè anni due di reclusione, ed avendo la Corte d’appello applicato le
attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, questa Corte di
legittimità può procedere al relativo calcolo finale, pari ad anni uno e mesi
quattro di reclusione, senza operare alcuna valutazione di “merito”, tale da
richiedere lo svolgimento di un giudizio di rinvio.
7. I ricorrenti Comerci Francesco e Marturano Daniele debbono essere
condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile Famigliolo Franco Raffaele, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Va, invece, rigettata la richiesta avanzata dal patrono di parte civile di
condanna dei ricorrenti anche al rimborso delle spese di trasferta. Al riguardo, va
infatti ribadito l’orientamento di legittimità, al quale il Collegio intende aderire,
secondo cui in tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte
civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione
della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul

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di reclusione a fronte di anni due e mesi sei di reclusione inflitti dal giudice di

presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in
quanto l’esercizio della professione di avvocato innanzi la Corte Suprema di
Cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell’albo speciale e può svolgersi
esclusivamente in Roma (Sez. 2, n. 34722 del 14/5/2014, Rv. 260030).

P.Q.M.

Gamba Roberto che ridetermina in anni uno e mesi quattro di reclusione. Rigetta
il ricorso nel resto.
Rigetta i ricorsi di Marturano Daniele e Comerci Francesco che condanna al
pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute
dalla parte civile Famigliolo Franco Raffaele che liquida in complessive C
4.600,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso il 15/6/2018

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a La

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