Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38460 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38460 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAMIMOU NOUR EDDINE N. IL 18/04/1972
avverso la sentenza n. 2742/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
R-0
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Tit
dQ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i dinsor Avv.

Data Udienza: 08/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15-4-2014, la Corte di Appello di Ancona, confermando quella di
primo grado (Tribunale Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, del 15-2-2011),
riconosceva la responsabilità di Nour Eddine HAMIMOU per i reati di furto di un
contenitore metallico contenente la somma di € 1.050.00, aggravato dall’uso del mezzo
fraudolento, e di successiva minaccia grave, con un coltello, ai danni del titolare del bar
vittima del furto.

dagli avventori del locale, e della qualità delle immagini del sistema di
videosorveglianza attraverso le quali era stato riconosciuto da personale del
commissariato di Civitanova Marche in quanto autore di un fatto simile.
3. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge sul punto del riconoscimento
dell’aggravante del mezzo fraudolento posto che era stato costantemente controllato
dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita nel complesso rigetto.
2. Manifestamente priva di fondamento la questione del vizio di motivazione sul punto
della sottrazione da parte dell’imputato del contenitore del denaro, avendo entrambe le
sentenze di merito, le cui motivazioni, in caso di c.d. doppia conforme, si integrano
vicendevolmente, ben evidenziato da un lato che Hamimou aveva ammesso il furto,
pur sostenendo genericamente di vantare un credito verso il derubato, dall’altro che le
telecamere di sorveglianza del locale lo avevano ripreso (era stato riconosciuto nelle
riprese tanto del derubato che dal personale del commissariato di Civitanova Marche
che lo aveva da poco arrestato per un fatto analogo) mentre, approfittando di un
momento di disattenzione del titolare, aveva aggirato il bancone dietro il quale si
trovava il contenitore dei soldi, ritornando sui suoi passi con qualcosa nascosto sotto la
maglietta, che, alle domande di uno degli avventori i quali avevano notato il suo strano
comportamento, aveva riferito essere una bottiglia di whisky (uno degli avventori, un
connazionale che gli aveva dato un passaggio in autovettura dopo il fatto, ne aveva poi
riferito le generalità).
3. Infondatamente, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge sul
punto del riconoscimento dell’aggravante del mezzo fraudolento assumendo di essere
stato costantemente controllato dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso del
locale.
4.

Dalla sentenza di primo grado risulta infatti che le sue mosse non erano state seguite
in tempo reale dal gestore tramite quel sistema, avendo anzi lo stesso Hamimou fatto
2

2. Ricorre l’imputato deducendo vizio di motivazione sul punto della sottrazione, non vista

in modo di distrarre il predetto così da indurlo a visionare le videoriprese precedenti con
la pretesa che la macchinetta cambiasoldi non gli aveva sostituito le banconote con
monete, approfittando poi di tale distrazione, e del fatto che il derubato era di spalle,
per aggirare il bancone, afferrare il contenitore e nasconderlo sotto i vestiti.
5.

Il che rende inapplicabile nella specie l’indirizzo delle sezioni unite Sciuscio secondo il
quale, premesso che nel reato di furto l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento
delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata
efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a

apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità, essa va esclusa nel caso di
occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita
self service (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974).

6. Sono infatti evidenti non solo la diversità del caso in esame rispetto a quello sottoposto
alle sezioni unite (furto di denaro in un bar e non di merce esposta per la vendita in un
supermercato) e la peculiarità della condotta dell’Hamimou, volta a distrarre il barista,
indubbiamente caratterizzata da scaltrezza e insidiosità.
7. L’aggravante quindi, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, ricorre non solo
perché il contenitore dei soldi era stato occultato sotto i vestiti al ritenuto fine di
consolidarne il possesso, il che potrebbe di per sé non integrare, anche alla stregua
della pronuncia di cui sopra, un accorgimento particolarmente insidioso, ma per il
complesso dell’articolata condotta dell’imputato, ben ricostruita dal giudice di primo
grado.
8. Al rigetto del ricorso segue il carico delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8.7.2015

sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha

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