Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3846 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3846 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPADA GIOVANNI BATTISTA N. IL 14/06/1965
avverso la sentenza n. 64/2010 GIUDICE DI PACE di SAVIGLIANO,
del 13/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del
Dott. sco.4„\A ‘).–(avift
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che ha concluso per a \

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/09/2014

Il ricorso merita parziale accoglimento.
Le censure sull’affermata responsabilità dello Spada in ordine ai reati in danno della Ronchi Dorkas
sono infondati, in quanto si incentrano su un generico disconoscimento di credibilità alle
dichiarazioni accusatorie della donna, quale persona offesa. Il motivo si pone così in inefficace
contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale , secondo cui questa fonte conoscitiva
non presenta una affidabilità ridotta , bisognevole di rafforzamento per raggiungere un’adeguata
capacità persuasiva . La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve
essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante,
nonché sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica
della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o
prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla
sentenza del giudice di pace , che compiuta la precisa ricostruzione dell’incontro tra l’uomo e la
donna, ha adeguatamente esaminato e razionalmente valutato la raffica di parole offensive diretta
dal primo sulla seconda .Pertanto le logiche conclusioni che il giudice ne ha tratto in merito alla
responsabilità dell’imputato non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità.
Quanto ai reati contestati in danno del Ronchi Gianmaria, non merita alcuna censura la sentenza
impugnata ,laddove
– ricostruisce il percorso ingiurioso reiterato dallo Spada , nel
pomeriggio del medesimo giorno,nei confronti di uno dei componenti
del gruppo familiare a lui inviso;

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 13.5.2013 il giudice di pace di Savigliano ha condannato Spada Giovanni Battista alla
pena di giustizia per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e minaccia in danno di
Ronchi Dorkas e di ingiuria ,minaccia e percosse in danno di Ronchi Gianmaria.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1.violazione di legge in riferimento all’art. 192 co. 1 e 2 c.p.p.; vizio di motivazione : il giudice ha
riconosciuto la responsabilità sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e negando
credibilità ai testi della difesa,senza adeguato esame delle contrapposte versioni dei fatti,. Quanto ai
reati riferiti alla persona offesa Ronchi Dorkas , il giudice non ha tenuto conto che nell’ora
mattutina ,indicata dalla donna, l’imputato,secondo due testimonianze, svolgeva, come avviene
quotidianamente, attività lavorativa e che quindi non poteva trovarsi nei pressi della propria
abitazione, luogo in cui,secondo la querelante, si sarebbero svolti i fatti. Il giudice ha trascurato
l’esistenza di un contenzioso in fase extra processuale tra i protagonisti della vicenda, avente ad
oggetto i rumori provenienti dall’abitazione della Ronchi, posta sopra quella dello Spada. Non ha
tenuto conto che proprio questo contenzioso può aver spinto la donna a denunciare fatti non veri.
Quanto all’episodio avvenuto nel pomeriggio, relativo al figlio della Ronchi, Gianmaria, va rilevato
che il teste Cussa —le cui dichiarazioni sono ritenute dal giudice come confermative di quelle del
querelante- non ha riferito di percosse inferte dallo Spada, ma ha solo rievocato la spinta da lui data
al Ronchi per cacciarlo dalla propria abitazione ;
2.violazione di legge in riferimento all’art. 52 c.p. : il giudice non ha riconosciuto l’esimente,
sebbene risulti dalle dichiarazioni del Cussa e del figlio dello Spada, Elia, che l’imputato ha
esercitato il diritto di difendersi dal pericolo di un’ingiusta offesa , proveniente dal Ronchi che,
violando il domicilio dell’imputato, era entrato brandendo un portaombrelli ;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 62 n. 2 e 5 c.p.: senza giustificazione sono state negate
le attenuanti della provocazione e del fatto doloso altrui;
4. violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. : senza alcuna giustificazione è
stata negata la concessione delle attenuanti generiche ed è stata posta, come pena base, una
sanzione troppo elevata.

– conclude con adeguata motivazione l’entità della sanzione da
infliggere per i reati di ingiuria.
Va però rilevato che nel quadro storico delineato su quanto successivamente avvenuto sono emersi
i seguenti elementi di ineludibile rilievo, che sono stati trascurati in maniera evidentemente illogica
dal giudice :
a.l’ingresso del Ronchi nell’abitazione dello Spada , recando un oggetto
(portaombrelli) razionalmente da ritenere, sul piano oggettivo e contestuale ,
potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità ( v.teste Elia Spada, non smentito
da contro-dichiarazioni testimoniali e da negative valutazione del giudice),
b. il carattere aggressivo del comportamento del Ronchi , animato da intento
di rivalsa verso lo Spada per le ingiurie rivolte alla madre;
c. la presenza del teste Cussa, che , narrando della spinta impressa dallo
Spada al Ronchi, nulla ha detto su affermazioni minacciose dell’imputato ;
Emerge con immediata evidenza la necessità che il giudice di merito rivaluti gli elementi fattuali
che possano, da un lato, dare fondamento all’ipotesi della sussistenza dell’esimente della legittima
difesa ,in relazione al reato di percosse; dall’altro verificare la resistenza della forza persuasiva delle
dichiarazioni del Ronchi , all’esito del confronto con quelle del Cussa, in relazione alla sussistenza
e/o alla gravità delitto di minaccia.
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Saluzzo in ordine
ai reati di cui agli artt. 612 e 581 c.p. in danno di Ronchi Gianmaria, con le conseguenti
determinazioni sul trattamento sanzionatorio .Nel resto il ricorso va rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Saluzzo in ordine
ai reati di cui agli artt. 612 e 581 c.p. in danno di Ronchi Gianmaria. Rigetta nel resto.
Roma, 16.9. 2014

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