Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3846 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3846 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HANNI SANAE N. IL 23/12/1986
PROIETTI LINO N. IL 21/06/1983
avverso la sentenza n. 9877/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Bergamo – giudice dell’udienza preliminare – applicava
agli imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;

osservando il Proietti la mancata considerazione delle ragioni che avrebbero indotto
ad affermare la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e it l’anni
l’erronea applicazione dell’art. 240 c.p., con riguardo alla confisca dell’autovettura di
sua proprietà, in ragione della mancanza del vincolo finalistico atto a legittimare
l’adozione della misura;
-Rilevato che entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate;
-Rilevato, quanto alla prima, che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle
parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per
il patteggiamento e la disamina, esposta in modo specifico, di non ricorrenza delle
condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
-Rilevato, inoltre, quanto alla seconda, che vi è congrua motivazione in ordine alla
confisca, in ragione delle indicate modalità di occultamento dello stupefacente
nell’abitacolo della stessa, significative della strumentalità della medesima rispetto al
trasporto della sostanza stupefacente;
-che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna detricorrentot
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al
versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9-10-2013.

-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione,

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