Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38459 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38459 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRONO FRANCESCO nato a MARSALA il 28/12/1987

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso chiedendo rigettarsi l’istanza di rinvio del difensore e
dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 30/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Trono Francesco ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 gennaio 2017, che aveva
confermato la sentenza di primo grado con la quale Trono era stato condannato
per il reato di cui all’art. 648 cod.pen.
1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce l’insussistenza

che era stato rubato nel 1988, per cui era alquanto presumibile l’ipotesi che vi
fossero stati passaggi intermedi che rendevano ancora più arduo configurare
l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa; inoltre, il mancato
accertamento delle giustificazioni rese da Trono nell’immediatezza dei fatti
denotavano una presunzione di colpevolezza e una grave lacuna nel
ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito.
1.2 II difensore eccepisce inoltre la manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 712
cod.pen.
1.3 Con un terzo motivo di ricorso, il difensore lamenta la mancata
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n.4 cod.pen.
1.5 Il difensore eccepisce infine come ingiustamente non erano state
concesse le attenuanti generiche: sul punto andava osservato che tra gli
elementi che potevano essere valorizzati vi erano il comportamento processuale
dell’imputato, la sua giovane età, la modesta gravità del fatto di reato e la
limitata portata del danno cagionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Prelinninarmente dcli
‘f ‘ !mE:35.jsz2l2atf=a l’istanza di rinvio del difensore.
1.1 Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite, facendo proprio un
orientamento emerso nella precedente giurisprudenza di legittimità a sezioni
semplici, hanno di recente statuito (con sent. n. 4909 del 18/12/2014, dep.
2015, Torchio, Rv. 262912) che l’impegno professionale del difensore in altro
procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta
impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc.
pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena
conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le
ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso

dell’elemento psicologico del reato, desunto solo dalla disponibilità del mezzo,

processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che
possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi
di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. E la giurisprudenza di legittimità,
sia pure a sezioni semplici, ha avuto modo di precisare, anche di recente (in
fattispecie nella quale l’istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata sei giorni
prima dell’udienza, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un

quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente
impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando
questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella
quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un
precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve
accordare prevalenza.
Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va
determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza
dell’impedimento (Sez. 5, sent. n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579) e
non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché
l’impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di
scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non
appena riceve la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta
comunicazione al giudice al quale intende chiedere il rinvio.
Orbene, nel caso di specie, dalla presentazione dell’istanza e della
documentazione allegata, risulta che il difensore era a conoscenza del motivo del
concomitante impegno già dal 16 maggio 2018, mentre l’istanza (nella quale
alcuna precisazione vi è sui punti c e d sopra evidenziati) è pervenuta presso la
Cancelleria di questa Corte il 28 maggio 2018; per l ragioni sopra precisate,
l’istanza deve essere pertanto respinta.
2.Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è
stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui
“è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento

mese prima), che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma

dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, n. 5191 del
29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del
27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708)
Nel caso in esame, il ricorso è privo del requisito della specificità, in quanto
il ricorrente ripropone le stesse censure di cui all’atto di appello, senza

le censure sollevate, con motivazione logica e coerente (vedi pag.3 e 4 della
sentenza impugnata)
Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4
cod.pen., si deve rilevare come il Tribunale aveva già ritenuto sussistente
l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 648 cod.pen. in considerazione dell’esiguità
del modesto valore del ciclomotore oggetto di ricettazione: pertanto, deve
trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte
secondo il quale “In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto
nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al
giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del
26/01/2016, Sabani, Rv.266673)
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31/05/2018

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