Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38458 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38458 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Lombardi Antonio, nato a Venezia il 04/12/1966,
avverso la sentenza del 06/07/2017 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, parzialmente
riformando la sentenza del Tribunale di Pordenone del 9 dicembre 2015,
confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa ai danni di una
serie di soggetti indicati al capo A) (già esclusa la condotta in danno di De Biasi
Gina) dai quali si faceva consegnare danaro, senza mai restituirlo, fingendo di

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Data Udienza: 30/05/2018

essere un procuratore finanziario di una società svizzera e che avrebbe
effettuato investimenti ad alto rendimento.
2. Ricorre per cassazione Antonio Lombardi, deducendo:
1) violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 511 cod. proc. pen., per avere la
Corte avallato la decisione del Tribunale di acquisire, senza il consenso
dell’imputato, le dichiarazioni dibattimentali delle persone offese rese nel
precedente processo dichiarato nullo per difetto di notifica all’imputato e per non

2) violazione di legge per avere inflitto una pena superiore a quella determinata
dal Tribunale, sulla base di un appello incidentale del Procuratore generale
tardivo;
3)

violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta

responsabilità dell’imputato, non avendo egli ricevuto denari direttamente dalle
persone offese e non potendo essere a conoscenza degli investimenti effettuati
da persone con le quali non aveva avuto alcun rapporto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso èn=i:tiza:==5::0:1E

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1. Con il primo motivo il ricorrente, nella sostanza, censura

un vizio nel

procedimento di acquisizione della prova testimoniale.
Ma

la Corte di Appello ha correttamente evidenziato che, essendo stato

dichiarato nullo il precedente dibattimento per un difetto di notifica, i testimoni
che avevano reso dichiarazioni in quella sede processuale, erano stati tutti
nuovamente chiamati a deporre e, con il consenso della difesa, avevano
confermato le loro precedenti dichiarazioni.
Ne consegue che la stessa difesa aveva avallato tale modalità di acquisizione
della prova, che non presenta alcun vizio congenito stante anche il principio della
non tassatività dei mezzi di prova di cui all’art. 189 cod. proc. pen..
A prescindere da ciò, la supposta patologia nella acquisizione della

prova

avrebbe dovuto determinare, in ipotesi, una inutilizzabilità della medesima ex
art. 191 cod. proc. pen..

A questo proposito, deve rammentarsi che in tema di ricorso per cassazione, è
onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena
l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente
affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio
indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al
provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso
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per cassazione si

lamenti

avere indicato su quali argomenti fondare la sua decisione;

l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare,
a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione
del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli
elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se,
nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a
giustificare l’identico convincimento. (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep.
23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

segnalazione della sentenza impugnata circa l’acquisizione agli atti di ampia
documentazione consistente di appunti riconducibili all’imputato con nomi di
persone e cifre di coloro i quali avevano versato le somme in seguito agli artifici
e raggiri.
2. Quanto al secondo motivo, l’appello del Procuratore generale era stato
depositato in cancelleria il 30 marzo 2016 (così come risulta dall’atto e dalle
annotazioni contenute in calce alla sentenza di primo grado); nel termine di
quindici giorni, previsto dall’art. 595 cod. proc. pen., dalla comunicazione del
deposito della sentenza del Tribunale, avvenuta il 18 marzo 2016, come risulta
sempre dalle citate annotazioni.
Ne consegue che correttamente la Corte di Appello, nel determinare la pena, ha
tenuto conto di quanto contenuto nell’appello della parte pubblica.
3.

Il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico nel contestare

l’affermazione di responsabilità, poiché omette di confrontarsi con l’ampio
costrutto della sentenza impugnata a proposito della conferma alle dichiarazioni
della numerose vittime costituita, oltre che dal loro reciproco incrocio, anche dai
documenti ritrovati all’imputato di cui prima si diceva e da quelli bancari, con la
rubrica dei nomi e dei versamenti che dimostrava la sua piena consapevolezza di
ogni singola truffa di cui al capo A).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.05.2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente
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Nessuna prova di resistenza è stata effettuata in ricorso, a fronte di una

Giuseppe Sgadari

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