Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38457 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38457 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SANNA BASTIANO N. IL 30.12.1988
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI CAGLIARI del 08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto il ri g etto
del ricorso ,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 novembre 2012 il Tribunale della Libertà di Ca g liari,
1.
pronunciando sull’appello del PM avverso l’ordinanza in data 15 ottobre 2012 con cui il
GIP di Oristano sulla richiesta dello stesso PM nel procedimento di convalida di arresto a
carico di Sanna Bastiano e di contestuale applicazione della misura della custodia
cautelare, aveva disposto la misura dell’obbli g o di dimora, in parziale acco g limento
dell’appello applicava al Sanna la misura de g li arresti domiciliari. Questi era inda g ato del
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto al fine di cessione a terzi 12
g rammi di cocaina
Avverso tale decisione proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore il Sanna
2.
lamentando la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il
ricorso
è
infondato.
Il
Tribunale
ha fatto, invero, corretta applicazione dell’articolo 274,
3.
lettera c), c.p.p. e dei correlati principi di ade g uatezza e di proporzione, richiamando
l’apprezzabile q uantità di cocaina se q uestrata, sicuramente eccedente le esi g enze personali, il
rinvenimento anche di sostanza da ta g lio e di una rilevante somma di denaro in contanti
nonché di un motore di autovettura di sospetta provenienza furtiva. “Da tale coacervo di
risultanze – ha osservato q uindi il Tribunale- emer g e dun q ue un coinvol g imento del Sanna in
una pluralità di varie g ate condotte illecite determinate da motivi di lucro, indicative di un

Data Udienza: 09/05/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

elevato grado di capacità a delinquere e di pericolosità sociale, portante seco la qualificata
probabilità di recidiva e l’esigenza di applicazione di opportune misure cautelari. Nella
situazione testè descritta appaiono evidenti l’insufficienza e l’inidoneità della misura applicata
dal GIP, non vedendosi come l’obbligo di dimora nel comune ove l’indagato ha la residenza e
dove ha commesso il reato per cui si procede possa scongiurare il pericolo di reiterazione di
delitti della stessa specie”.
Risulta evidente l’esaustività delle argomentazioni del tribunale della libertà, che basano il
giudizio di modifica della misura (è stata peraltro disposta quella immediatamente più grave)
attraverso un’analitica e congrua disamina degli elementi acquisiti in atti, con argomenti di
fatto immeritevoli di alcuna censura in sede di legittimità, in ragione anche dei limiti del
giudizio di cassazione in materia di misure cautelari.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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