Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38455 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38455 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
Nei confronti di:
SALVETTI FRANCESCO N. IL 12.05.1966
Avverso la sentenza del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO del 17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Sante Spinaci che ha chiesto l’annullamento SENZA
rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla omessa statuizione della confisca del
veicolo
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 17 maggio 2012 il GIP presso il Tribunale di
Bergamo applicava la pena concordata a Salvetti Francesco, imputato del reato p. e p.
dall’art. 186, 2° comma lett. c, Codice della Strada per essersi posto alla guida di un
veicolo in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcol emico accertato pari a 1,95/2,10 gr/lt)
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Brescia, censurando la gravata sentenza quanto alla omessa confisca
obbligatoria del veicolo condotto dal Salvetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori termine. Nella specie la sentenza è
stata depositata in data 17 maggio 2012 e comunicata alla Procura Generale in data 23
maggio 2012. Il ricorso è stato proposto il successivo 15 giugno, oltre il termine di 15
giorni.

Data Udienza: 09/05/2013

Il sistema delineato sulla base del modello legale prefigurato dall’art. 585 c.p.p. è infatti
in generale previsto, per tutte le sentenze camerali, fatti salvi gli opportuni
adattamenti, in relazione alla specifica disciplina, quanto all’individuazione del momento
dal quale fare decorrere il termine d’impugnazione. In tutti questi casi, è fuori
discussione che il termine per impugnare è quello di quindici giorni di cui all’art. 585
c.p.p., comma 1, lett. a)”.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso..
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2013
IL CONSIGLIERE EST NSORE

IL PRESIDENTE

Ed invero le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 12.10.1993, n. 295/2004
(Scopel) hanno rilevato che la sentenza di patteggiamento deve ritenersi emessa nel
dibattimento (più precisamente, all’esito del dibattimento) solo nel caso in cui il P.M.
non aderisse alla richiesta della parte (secondo la normativa all’epoca vigente) e la
richiesta medesima venisse accolta dal giudice, appunto, all’esito del dibattimento: in
tal caso “il rito da seguire, ove la sentenza sia impugnata in cassazione, è quello della
pubblica udienza”. In tutti gli altri casi, invece, la sentenza non può ritenersi emessa nel
dibattimento (o all’esito del dibattimento); “anzi, il fine proprio del procedimento
speciale in questione è quello di evitare il dibattimento”, e, “se la sentenza è impugnata
per cassazione, il ricorso va deciso in camera di consiglio, a norma dell’art. 611”. Da
tale puntualizzazione deve desumersi che la sentenza di patteggiamento può ritenersi
dibattimentale solo quando, in esito al dibattimento medesimo, il giudice applichi la
disciplina in questione; in tutti gli altri casi la sentenza deve ritenersi emessa in camera
di consiglio. Tale indirizzo – già confermato poi da plurime decisioni (“ex plurimis”, cfr.
Sez. 1, 1.7.1994, n. 3245, Valuri) – è stato ulteriormente ribadito in epoca più recente
da Sez. 1, 21.1.2009, n. 5984, Bruzzese, e da Sez. 1, 3.2.2010, n. 5496, Renna.

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