Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38454 del 30/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38454 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Aprea Vincenzo, nato a Napoli il 23/09/1962,
avverso la sentenza del 23/01/2017 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell’avv. Antonio Abet, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1, Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio
abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 15
febbraio 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il
reato di cui all’art. 416-bis, comma 2, cod.pen., per essere stato a capo di un
clan camorristico riconducibile alle famiglie Aprea, Cuccaro ed Alberto, operante

1

Data Udienza: 30/05/2018

prevalentemente in Barra, zona limitrofa alla città di Napoli, con condotta
intercorrente tra il 2003 ed il 2009.
2. Ricorre per cassazione Vincenzo Aprea, a mezzo del suo difensore e con unico
atto, deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento su due chiamate in reità provenienti dai germani e collaboratori di giustizia Manco Giuseppe e Manco
Salvatore – aventi natura de relato e circolare, con totale pretermissione degli

In particolare, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente a
proposito della impossibilità, segnalata dalla difesa, che il ricorrente potesse
comandare nell’indicato torno di tempo il clan camorristico, a motivo del suo
ininterrotto stato di detenzione, come dimostrerebbero anche le intercettazioni
ambientali effettuate in carcere, il cui contenuto la

Corte avrebbe travisato in

uno alla analisi di esso effettuata dai testi di polizia giudiziaria.
In secondo luogo, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la genericità e
l’inaffidabilità delle dichiarazioni di Manco Salvatore, falso pentito e la
strumentalità della collaborazione del di lui fratello Giuseppe, anch’egli generico
nella formulazione delle accuse a carico dell’imputato;
2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine ai profili che
investono il giudizio di responsabilità, avuto riguardo al dedotto travisamento
della prova costituita dai colloqui in carcere oggetto di intercettazione, non
contenenti alcuna direttiva di significato mafioso ai propri familiari, meno che
mai l’ordine a commettere l’omicidio di tale Celeste, vicenda il cui dispiegarsi
confermerebbe l’assunto difensivo, basato

su altre risultanze trascurate dalla

Corte;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta qualità di
capo e promotore del sodalizio criminoso, anche tenuto conto di quanto precisato
ne: primi due motivi di ricorso, volti a rappresentare l’assenza di elementi
concreti dimostrativi di tale ruolo;
4)

violazione

di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza

dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod.pen., non essendo stata
dimostrata la costante disponibilità di armi a disposizione del clan e, comunque,
la conoscenza di tale disponibilità in capo al ricorrente, in forza della sua
ventennale detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è masEEsagamthaugmlIzz4.

V1 ét VVY VIA k

2

\’‘

argomenti difensivi contenuti nei motivi di appello.

1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio con decisione

conforme.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni
della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda,
confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i

giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con
criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti

decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre
1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926
dei 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna
dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in
cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme,

sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di

entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine).
2.

Fatta questa

premessa,

deve rilevarsi che il

ricorrente veicola

argomentazioni generiche e di puro merito, con le quali omette di confrontarsi
con alcuni decisivi passaggi della sentenza impugnata.

In particolare con quelli nei quali la Corte di Appello, conformemente a quanto
aveva ritenuto il primo giudice, aveva conferito attendibilità intrinseca ed
estrinseca al racconto dei collaboratori di giustizia – non solo i fratelli Salvatore
e Giuseppe Manco, ma anche Amen Francesco e Cervone Massimiliano – in
quanto confortato non soltanto dalla loro storia criminale, evidenziata ai fgg. 5
e 6 della sentenza impugnata, ma da possenti riscontri estrinseci, costituiti
dalle intercettazioni ambientali dei colloqui effettuati in carcere dall’imputato

con i suoi familiari.

3

riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della

I quali confermavano l’indicazione – da tutti i collaboranti provenuta – che
Aprea Vincenzo, nonostante il suo stato di detenzione, continuasse a gestire il
clan camorristico omonimo, basato su fortissimi vincoli di sangue tra gli
esponenti, attraverso l’operato dei suoi fratelli e delle sue sorelle in stato di
libertà, che riconoscevano in lui il capo indiscusso del sodalizio.
Il ricorrente frettolosamente sorvola su alcuni specifici riferimenti ad alcune
vicende tratte dal contenuto dei colloqui, dimostrative di tale assunto.
In particolare (cfr. fg. 18 della sentenza impugnata), con l’ordine impartito ai

di invitare i parenti ad estromettere un avvocato che si occupava delle loro
vicende, o di fare attenzione ad un soggetto che poteva acquisire troppo
potere.
O, ancora, con i propositi organizzativi connessi alla scarcerazione in termini di
divisione dei ruoli (fg. 20) o al riconoscimento direttamente provenuto da una
delle sorelle attive nel clan (fg. 8) attraverso la frase “tu quello che decidi sono
concorsi con te, gli sta bene”.
L’aver omesso ogni riferimento a siffatte emergenze – come pure alla
circostanza che il collaborante Manco Giuseppe possedesse dirette conoscenze,
essendo stato a colloquio con il ricorrente, secondo quanto emerso da sentenza
passata in giudicato – rende del tutto evanescente ogni argomentazione
difensiva volta a contestare il giudizio di responsabilità e la qualità di capo
assunta dall’imputato nonostante il suo stato di detenzione.
Avendo, per di più, la Corte operato, con valutazioni tratte dal merito della
vicenda e qui non più rivedibili in quanto prive di vizi logico-giuridici e di
macroscopici travisamenti, una analisi dettagliata delle modalità attraverso le
quali gli ordini venivano ripartiti e trovavano esecuzione all’esterno attraverso
una elasticità nella loro applicazione che non ne elideva la portata cogente,
quanto piuttosto esprimeva la necessità di adattamento della direttiva alle
esigenze concrete rimesse agli esecutori esterni (cfr. fg. 23 della sentenza, a
proposito della necessità che il fratello Pasquale eseguisse un ordine del
ricorrente comunicandogli a posteriori in che modo; altro particolare del tutto
omesso in ricorso).
In questa prospettiva, la Corte ha disatteso tutte le critiche difensive, ribadite
in ricorso, a proposito della vicenda relativa all’omicidio di tale Celeste.
Le argomentazioni che precedono assorbono ogni altro rilievo contenuto nei
primi tre motivi di ricorso.
3. La Corte di merito ha offerto congrua ed ineccepibile motivazione anche con
riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4,
cod. proc. pen., la cui sussistenza il ricorrente contesta con affermazioni del
4

familiari di “mettere in moto situazioni tramite qualche omicidio buono”, ovvero

tutto generiche, che non tengono conto delle vicende, invece richiamate in
sentenza, estremamente cruente che si erano verificate nel torno di tempo di
interesse processuale, nel quale il clan diretto dal ricorrente si era fatto
protagonista di efferati episodi omicidiari commessi con uso di armi, il cui
“possesso” in capo all’imputato, ai fini della configurazione dell’aggravante in
parola, è conseguenza del suo riconosciuto ruolo di capo esercitato a dispetto
del suo stato detentivo, siccome messo in luce dalla sentenza impugnata.
Dovendosi ricordare che in tema di associazione a delinquere di stampo

delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è
sufficiente l’accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale
desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal
contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv.
271743; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep. 2017, Ardizzone, rv. 269839).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.05.

mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA