Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38454 del 09/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38454 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. BENIN DARIO (P0) N. IL 20.06.1959
2. ANDRIOLO MARICA (P0) N. IL 12.12.1962
Nei confronti di :
BUGNO AXEL N. IL 16.02.1992
Avverso la sentenza del GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA del 27/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Aurelio Galasso che ha chiesto dichiararsi la
inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., in data 15 febbraio 2011 il GIP presso il
Tribunale di Venezia su richiesta delle parti applicava a Bugno Axel la pena di
mesi sei di reclusione nonché la sanzione amministrativa pecuniaria di C 300,00.
Il Bugno era stato tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall’art. 589,
comma 2 c.p. perché per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed
imperizia, nonché per effetto della violazione delle norme sulla circolazione
stradale (in particolare, fra l’altro, gli artt. 141 e 172 C.d.S.), procedendo alla
guida dell’autovettura ALFA ROMEO MITO targata EG915LA lungo la strada
regionale n. 11 con direzione Dolo-Venezia, giunto in prossimità del ponte
stradale che sormonta il canale Sernaglio, perdeva il controllo del veicolo ed
andava ad urtare contro il parapetto in cemento del ponte cagionando a Benin
Sebastiano, minorenne trasportato sul sedile posteriore che non stava
indossando le cinture di sicurezza, la morte immediata

Data Udienza: 09/05/2013

3.

4.

Avverso tale decisione proponevano ricorso a mezzo del proprio difensore Dario
Benin e Manca Andriolo, genitori del minore, deducendo sotto più profili la
violazione dell’art. 447 c.p.p. per non essere stato dato avviso alle parti offese,
della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della
pena. In via subordinata chiedevano promuoversi incidente pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 TFUE per verificare se la disciplina dell’art. 447 c.p.p. sia conforme
ai principi fissati dagli artt. 1-3 della decisione quadro 2001/220/GAI del 15
marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per l’assorbente considerazione che la parte offesa
che non sia . costituita parte civile non è legittimata a proporre ricorso per
cassazione . È infatti circostanza pacifica in atti, desumibile dalla sentenza
impugnata e dallo stesso atto di impugnazione, che gli odierni ricorrenti non
merito. Per tanto non sono
si sono costituite parte civile nel giudizio di
ricorso
per cassazione avverso la decisione
legittimati a proporre
di
impugnata, perché nessuna disposizione processuale conferisce il diritto
impugnazione alla persona offesa che non sia costituita parte civile. Di tal che il
per cassazione, cui la persona offesa in quanto (soltanto)
relativo ricorso
tale non ha diritto a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato
inammissibile
per tale causa (, cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 48896 del
P.O. in proc. Bossi e altro, Rv. 253927; Cass. Sez. 5, 3.3.
15/11/2012,
5161, P.C. in proc. Vitale, Rv. 189963; Cass. Sez. 5^, 12.3.1992
1992 n.
n. 887, P.G. in proc. Corti, Rv. 190417).
legge la condanna del
Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi segue per
spese processuali e di una somma in favore
ricorrente al pagamento delle
di
della Cassa delle Ammende, che stimasi equo determinare in misura
Euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna A , ricorrente- al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende,.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

2.

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