Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38453 del 30/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38453 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Di Marco Nunzio, nato a Recalbuto il 21/07/1973,
avverso la sentenza del 11/05/2017 della Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Giorgio Antoci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la
sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato l’imputato
alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. per aver fatto
parte di un sodalizio avente caratteristiche mafiose, operante nel territorio del

1

Data Udienza: 30/05/2018

Comune di Catenanuova, denominato “clan Cappello”, dedito alla commissione di
delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione Nunzio Di Marco, a mezzo dei suoi difensori e con unico
atto, deducendo:
1)

vizio della motivazione per travisamento della prova, avendo la Corte

sostenuto esservi una convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia Mavica Antonino, Passalacqua Filippo e Di Giovanni Salvatore, invece
mancante.

ricorrente al sodalizio, così come il Mavica, che sarebbe stato sconfessato nella
parte in cui aveva attribuito al ricorrente il fatto che costui lo rifornisse di armi
sulla base di un non provato rapporto di vicinanza tra i due collaboranti.
Non sarebbero significative neanche le dichiarazioni del collaborante Di Giovanni
Salvatore, essendo peraltro mancato ogni approfondimento sulla sua attendibilità
intrinseca e la diversificazione tra il concetto di “appartenenza” e quello di
“partecipazione” ad una associazione mafiosa.
Non sarebbero significative neanche le intercettazioni valorizzate dalla Corte,
riguardando uno specifico episodio di danneggiamento di un auto di un
carabiniere non probante in relazione al reato associativo.
Esse sarebbero al più dimostrative di un rapporto a base amicale tra il ricorrente
ed il Passalacqua;
2)

violazione di legge per non avere la Corte qualificato il fatto come

favoreggiamento personale in favore del Passalacqua, escluso l’aggravante
dell’essere l’associazione armata ed applicato, quanto al trattamento
sanzionatorio, le previsioni antecedenti al D.L. n. 92 del 2008, non essendosi
provate condotte successive alla sua introduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è EistallEstemEreteuttrIEFEIR133

111#1k4AIAA:tte.S.s \nAe

Il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di merito con motivazion

conforme.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni
della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda,
confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i
giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con

criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
2

Infatti, il collaborante Passalacqua avrebbe escluso la partecipazione del

decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre
1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3″, n. 13926
del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna
dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in
cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere

sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine).
2. Fatta questa premessa, il ricorso, nel dolersi di un supposto vizio di
travisamento della prova – che dovrebbe avere per quanto precisato carattere
di macroscopicità – omette di confrontarsi, dimostrando la sua genericità, con
alcuni decisivi passaggi della sentenza impugnata.
E, segnatamente, con il contenuto di alcuni colloqui intercettati descritti ai fgg.
10-12 della sentenza impugnata, nei quali il ricorrente, discutendo con il capo

clan Passalacqua, poi divenuto collaboratore di giustizia, faceva riferimento ad
una messa a posto che egli stesso avrebbe dovuto ottenere ai danni di un
imprenditore operante nella zona (dunque di un reato estorsivo tipicamente
mafioso), nonché teneva contatti con altri soggetti vicini al clan per conto del
Passalacqua.
La sentenza, poi, ha sviscerato a lungo e risolto il ridimensionamento delle
accuse proveniente dal Passalacqua in favore del ricorrente (reputato solo
amico), segnalando come le sue dichiarazioni, oltre che smentite dalle
intercettazioni dette, confluissero con quelle del collaborante Di Marco almeno
in ordine al fatto che in una decisiva circostanza per le sorti del clan, l’imputato
avesse custodito armi per conto del Passalacqua; ruolo poi esteso anche ad
altri episodi similari dal collaborante Mavica.
Alla luce delle intercettazioni e di questi dati di conferma, la Corte ha, poi,

ritenuto pienamente attendibili – curando anche di segnalare il positivo giudizio
di attendibilità intrinseca (fg.5 della sentenza impugnata) – le dichiarazioni del
3

dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme,

collaborante Di Giovanni, che aveva inserito il ricorrente all’interno del clan, in
piena sintonia con le altre acquisizioni.
La circostanza che il ricorrente omette ogni confronto con alcuni di tali dati
probatori – in specie le intercettazioni segnalate – rende evanescente e
generica, oltre che di puro merito, la censura in ordine alla ritenuta
responsabilità dell’imputato, che si rivela esente da vizi logico-giuridici rilevabili
in questa sede.
2. Per le stesse ragioni, è generico e sconfessato dai rapporti qualificati con

descritti, il motivo con il quale si invoca la diversa qualificazione dei fatti ai
sensi dell’art. 378 cod.pen., correttamente esclusa dalla Corte di Appello.
3. Il possesso di armi utilizzate dall’organizzazione, come nel caso su cui i
collaboranti concordano, rendono immune da vizi anche la ritenuta sussistenza
della specifica aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod.pen.. Sul punto,
il motivo di ricorso si rivela del tutto generico.
Infine, la Corte ha precisato, con valutazione di merito immune da vizi, che la
condotta del ricorrente, oltre che essere contestata in permanenza, si era
estrinsecata anche successivamente al 2008, il gruppo avendo operato fino al
2011 e non essendovi prova di alcuna dissociazione dell’imputato fino a quella
data.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.05.2

diversi associati e da specifiche condotte di commissione di reati-fine siccome

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA