Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38453 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38453 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIRARDI CESARE parte offesa nel procedimento
c/
BALDACCI NANDO N. IL 11/10/1951
avverso il decreto n. 5807/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
12/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G ,£.0M0 FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difeAvv.;

1

I

Data Udienza: 12/04/2013

Girardi Cesare, persona offesa nel procedimento penale a carico di Baldacci Nando, avente
ad oggetto l’incidente stradale, avvenuto in Roma il 19 luglio 2009, che ha causato la morte
di Girardi Davide, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 12
gennaio 2012 con il quale il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta del PM, ha disposto
l’archiviazione del procedimento.
Deduce il ricorrente, per il tramite del difensore, violazione di legge, in relazione agli artt.
221 e 408 cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa, con riferimento alla mancata
autorizzazione, pur richiesta al PM, di esaminare ed estrarre copia della consulenza disposta
dal PM e di nominare un proprio consulente, nonché di ispezionare i mezzi in sequestro. Tali
circostanze, pur poste all’esame del Gip con l’atto di opposizione, nel quale il ricorrente
aveva indicato il proprio consulente ed aveva evidenziato la necessità di verificare le
conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del PM, non sono state dallo stesso giudice
valutate; né sono state accolte le richieste di esame dei testi presenti sul luogo dell’incidente,
né di espletamento di ulteriori accertamenti tecnici.
Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce quanto già eccepito in punto di violazione
del diritto di difesa, avvenuta durante la fase delle indagini, in relazione al denegato accesso
agli atti della consulenza del PM.
Considerato in diritto.
-1- Il provvedimento con il quale il Gip dispone l’archiviazione del procedimento è
impugnabile solo nei limiti stabiliti dall’art.409, comma 6, cod. proc. pen. il quale rinvia
all’art.127, comma 5, cod. proc. pen. che sanziona con la nullità il provvedimento che sia
stato adottato senza l’osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle
parti in camera di consiglio.
Alla stregua di tale contesto normativo, questa Corte ha quindi costantemente affermato
che è consentito il ricorso per cassazione solo nei casi di violazione delle norme poste a
garanzia del contraddittorio. Principio da tempo consolidato, in quanto affermato da questa
Corte a partire da SU n. 24/1995 (Bianchi).
Sotto il profilo del merito, poi, è stato affermato che il provvedimento in questione è
ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, allorché detto vizio si caratterizzi per
la totale mancanza di motivazione ovvero per la mera apparenza della stessa, non potendosi
quindi proporre ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass. 23/12/1992, Cassiano, e n.
8842/06).
-2- Orbene, nel caso di specie non ricorre nessuna delle eventualità sopra indicate:
A) Non la violazione del principio del contraddittorio, avendo il Gip emesso il
provvedimento contestato in esito all’udienza camerale alla quale le persone offese che ne
avevano diritto sono ritualmente intervenute.
Il procedimento si è dunque ritualmente svolto, mentre le asserite violazioni del diritto di
difesa, dedotte con riferimento all’espletamento della consulenza del PM, non valgono ad
inficiare tale regolarità, posto che, quanto alla richiesta del rilascio di copia degli atti
concernenti la consulenza, la relativa autorizzazione, dopo un primo rigetto, è stata concessa,
come segnala lo stesso ricorrente. In ogni caso, lo stesso ricorrente ha avuto a disposizione,
prima dell’udienza, tutti gli atti d’indagine, per cui era nelle condizioni di proporre le proprie
osservazioni, anche di natura tecnica sull’operato del consulente del PM. D’altra parte, come
ha giustamente osservato il PG presso questa Corte, non è contemplato, con riferimento alla

2_

Ritenuto in fatto.

consulenza disposta dal PM nella fase delle indagini preliminari, ex art. 359 cod. proc. pen.,
l’intervento del consulente di parte che si confronti con il consulente del PM, né che tale
intervento debba essere autorizzato dallo stesso PM.
B) Non la mancanza o l’apparenza della motivazione, ove si consideri che il Gip ha dato
conto dell’infondatezza della notizia di reato, a fronte dei risultati delle indagini svolte e della
inutilità di ulteriori approfondimenti istruttori.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2013.

-3- Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, in
favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 300,00.

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