Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38452 del 11/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38452 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FICARELLA MASSIMILIANO N. IL 07/07/1977
avverso l’ordinanza n. 69/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
13/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere DO. GIACOMO FOTI;
lette4,entitele conclusioni del PG Dott. ya,6eizuht,‘,0
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Data Udienza: 11/04/2013
-I- Ficarella Massimiliano propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore,
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, del 13 dicembre 2011, che ha respinto
l’istanza di equa riparazione dallo stesso proposta per l’ingiusta custodia carceraria sofferta
dal 16.9.2003 al 23.9.2004.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il
giudice della riparazione ha ritenuto di ravvisare una condotta gravemente colposa del
richiedente, ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per
tardività dello stesso.
Con nota del 22 novembre 2012, il ricorrente ha chiesto la trattazione del ricorso in camera
di consiglio.
-II- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stato tardivamente proposto.
L’impugnazione avverso l’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riparazione
per ingiusta detenzione segue le regole generali relative ai provvedimenti camerali, di guisa
che il termine per impugnare è quello previsto dall’art. 585, co. 1 lett. a) del codice di rito,
cioè di quindici giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento agli interessati.
Orbene, risulta agli atti che l’ordinanza della corte d’appello, pronunciata in esito
all’udienza camerale del 13.12.2011, è stata notificata, da ultimo, all’interessato in data 27
marzo 2011. Risulta, altresì, che il ricorso avverso il richiamato provvedimento è stato
depositato, presso la cancelleria della corte d’appello, in data 26 aprile 2012, e dunque oltre il
termine di quindici giorni decorrente dal 27 marzo.
Da ciò consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene
equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013.
OSSERVA