Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38450 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38450 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

Data Udienza: 11/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FABRIZIO N. IL 22/12/1983
avverso l’ordinanza n. 17/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI COMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. WK
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Ritenuto in fatto.
-1- Greco Fabrizio ricorre in cassazione, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza
della Corte d’Appello di Catanzaro, del 2 marzo 2012, che ha rigettato la richiesta di
riparazione per l’ingiusta detenzione dallo stesso sofferta in conseguenza del subito arresto in
flagranza, poi convalidato, per vicende dalle quali è stato successivamente assolto per
insussistenza del fatto.

-3- Avverso la citata ordinanza ricorre, dunque, il Greco, che deduce i vizi di violazione di
legge e di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il giudice della riparazione
non ha tenuto conto della intervenuta successiva assoluzione dell’esponente, in esito al
giudizio direttissimo.
Con nota del 23 novembre 2012, il ricorrente -richiamata l’ordinanza con la quale questa
Corte ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle SU con
ordinanza del 18.10.12- ha dichiarato di rinunciare all’udienza pubblica.
-4- Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, l’Avvocatura Generale
dello Stato, costituitasi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararsi
inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
-1- Come condivisibilmente sostiene il PG di legittimità, la successiva assoluzione del
Greco, in esito al giudizio direttissimo, con sentenza divenuta irrevocabile, ha evidentemente
sancito l’ingiustizia della detenzione conseguita all’arresto in flagranza.
Il provvedimento impugnato è quindi frutto di un’errata interpretazione dell’art. 314 co. 1
cod. proc. pen., alla stregua del quale, preso atto dell’avvenuta assoluzione, la corte
territoriale avrebbe solo dovuto verificare la sussistenza di cause ostative all’accoglimento
dell’istanza riparatoria, in relazione a possibili comportamenti, eventualmente tenuti
dall’esponente, che abbiano potuto contribuire a determinare l’arresto.
-2- L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio, per nuovo esame,
alla Corte d’Appello di Catanzaro, cui deve rimettersi anche il regolamento, tra le parti, delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro cui rimette
anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013.

-2- La corte territoriale ha rigettato l’istanza di riparazione, rilevando che il Greco non
aveva impugnato il provvedimento di convalida, di guisa che non vi era stata una decisione
irrevocabile di annullamento dello stesso.

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