Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38448 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38448 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLESSI ANGELO LUCIANO nato il 04/04/1963 a BERGAMO

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
LORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.Manlio Filippo ZAMPETTI, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 30/05/2018

L

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Carlessi Angelo Giuliano ricorre per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sentenza di
primo grado di condanna dell’imputato per il reato di truffa; i fatti possono così
essere riassunti: la Restructura s.r.I., società operante nel settore edilizio
amministrata da Carlessi era cliente della banca di Credito Cooperativo della
Bergamasca, presso la quale disponeva di una linea di credito per anticipo
fatture; la società aveva raggiunto il plafond stabilito dalla banca in 300.000,00
euro, superato il quale le sarebbe stato chiesto di rientrare dal debito; Carlessi

imputazione al fine di tenere aperta la linea di credito e la falsità delle fatture era
dato pienamente provato dall’istruttoria.
1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce come la documentazione
in atti versata dalla difesa escludeva che per il tramite delle fatture false pro
forma la banca avesse erogato la somma di C 390.000,00, come esposto in
querela e che la messa a disposizione delle somme era avvenuta anni prima del
fatti; l’imputato aveva agito al solo fine di consentire alla sua società di rientrare
dal’esposizione e la motivazione che aveva portato alla condanna si basava sulla
presenza di un ipotetico danno, limitato a soli C 24.000,00, che poggiava su due
singole operazioni effettuate nel 2012: le fatture presentate per l’incasso
venivano gestite direttamente dalla banca e pertanto il pagamento di fatture
portate all’incasso veniva governato in maniera automatica dal sistema, che
sostituiva la fattura pagata con le altre già da tempo presentate; mancava quindi,
nella successione degli avvenimenti come ricostruita, la dimostrazione di un
autentico danno cagionato direttamente e consapevolmente da Carlessi e non era
statb indicati) quali ulteriori danni avrebbe subìto la banca; sulla mancanza
dell’elemento soggettivo, già in sede di appello era stato evidenziato come
risultasse mancante nella sentenza impugnata la spiegazione del motivo per cui
Carlessi avrebbe dovuto prospettarsi nel 2012 quale futuro obiettivo quello di
creare un danno alla banca, già esposta per l’intera somma reclamata, dato che
all’epoca erano in atto tutte le azioni di recupero dei crediti vantati dalla società e
ancora risultava possibile acquisire nuovi lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Infatti, deve osservarsi che è inammissibile per difetto di specificità il
ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di
appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in
virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si

è,

infatti,

esattamente

osservato

che

“La

funzione

tipica

dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di

aveva ammesso di avere portato le cinque fatture elencate nel capo di

motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto
e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le
argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)” (in motivazione,
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con la motivazione della
Corte di appello, che ha messo in evidenza come non sia contestata la produzione

banca ponesse in essere iniziative per rientrare dalla esposizione di oltre
300.000,00 euro maturata, ma ha anche ottenuto una ulteriore erogazione di C
11.858,00 nel luglio 2012 e di C 12.000,00 nel settembre 2012: sussistono
pertanto gli artifici e raggiri (consistiti nella presentazione di fatture false) il
profitto(sopra indicato) e il danno per la banca (erogazione di C 23.858,00) in
base ai quali correttamente il tribunale prima e la Corte di appello hanno ritenuto
sussistente il reato di truffa.
Quanto all’elemento soggettivo, l’elemento che imprime al fatto
dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo
sulla volontà negoziale della banca – determinandola alla corresponsione di
somme in virtù degli artifici e raggiri costituiti dalla presentazione delle fatture
false e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima
natura di finalità ingannatoria.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 30/05/2018

di fatture false da parte dell’imputato, che in tal modo non solo ha evitato che la

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