Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38447 del 30/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38447 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Ragnoli Ottorino, nato a Gavardo il 12/06/1978,
2) Ragnoli Enrico, nato a Gavardo il 27/10/1986;
avverso la sentenza del 07/12/2016 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Pietro Mazzoccoli per Ragnoli Enrico ed avv. Alessandro
Diddi, in sostituzione dell’avv. Marco Agosti, per Ragnoli Ottorino, che hanno
chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la
sentenza del Tribunale di Brescia del 16 giugno 2016 che aveva condannato i
ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina impropria aggravata
e lesioni personali, commessi nei confronti di un venditore ambulante, al quale
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Data Udienza: 30/05/2018

sottraevano due paia di occhiali, colpendolo con calci e pugni per assicurarsi il
possesso delle cose e procurarsi l’impunità.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1. Ottorino Ragnoli, a mezzo del suo difensore di fiducia, deduce vizio della
motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata

dalla Corte senza

tenere conto delle dichiarazioni del teste oculare Marcos Raez Pena,
ingiustamente considerate inattendibili e che avrebbero consentito di escludere il
reato di rapina impropria, riconducendo il fatto e le lesioni riportate dalla vittima

2.2. Enrico Ragnoli, nel suo stesso interesse, deduce violazione di legge per
avere la Corte fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sul contenuto di
prove inutilizzabili, costituite dai verbali di sommarie informazioni testimoniali
rese in fase di indagini da tre testimoni, acquisite agli atti senza il consenso
dell’imputato e, per di più, in una udienza (quella del 24.5.2016) nella quale il
difensore di quest’ultimo aveva dichiarato di astenersi in adesione ad uno
sciopero indetto dalle Camere Penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inzizifalst

uliatti.

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1.11 ricorrente Ottorino Ragnoli deduce argomenti

generici, che non si

confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato il
giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta
intrinsecamente attendibile ed, inoltre, riscontrata dal referto medico attestante
le lesioni patite e da ben tre dichiarazioni di testimoni oculari, sulle quali il
ricorso sorvola del tutto.
Sulla base di questi dati, la Corte di Appello ha ritenuto inattendibile, con giudizio
immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e conforme a quello già
espresso dal Tribunale, l’isolata ricostruzione alternativa della vicenda offerta dal
teste difensivo Raez, amico degli imputati.
2. Anche il ricorso di Enrico Ragnoli è

fL1IJ1L.I41.na mvs.it’t

2.1 In tema di ricorso per cassazione, è onere

della parte che eccepisce

l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per
genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la
incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene
inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n.
23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il
ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il
motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,
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ad un semplice litigio tra quest’ultima e l’imputato.

l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della
cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti
illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro
espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico
convincimento. (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Calabrese,

Rv. 262011).
2.2. Il ricorrente, eccependo l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni
testimoniali acquisite agli atti, non articola alcuna prova di resistenza nel senso

atti fossero gli unici sui quali era stata fondata la responsabilità.
Al contrario, dalla lettura delle due sentenze di merito, conformi

sul punto,

emerge che la prova principale è stata ritenuta la dichiarazione accusatoria della
persona offesa, ritenuta attendibile sia intrinsecamente che dall’esterno,

in

quanto corroborata dal referto medico e da una individuazione fotografica del
ricorrente (oltre che del correo) effettuata nella fase delle indagini preliminari ed

acquisita al processo in uno alla denuncia-querela, sulla cui utilizzabilità non è
stata posta alcuna questione.
Si rammenti che l’individuazione fotografica, recuperata attraverso le
dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento
sull’accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto
che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività

dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n.

6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di
Stefano, Rv. 262908).
Inoltre, emerge che lo stesso teste Raez, pur ricostruendo la dinamica del fatto
in termini diversi, aveva ribadito la partecipazione del ricorrente a quello che
secondo la sua versione era stato solo un litigio con la persona offesa non a

scopo di rapina.
Da qui, la necessità che il ricorrente si cimentasse con la prova di resistenza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi

ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità in ragione dei
motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e della somma di euro duemila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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richiesto dalla giurisprudenza citata, sostenendo, contrariamente al vero, che tali

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.05.2018

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