Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38446 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38446 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MONACO MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ASSOVIE DOHUCHI LYDIE FRANCE nato il 31/12/1983
KOUADJO N’GBAKE nato il 13/04/1959
LOUKOUM MATITIBAHOMN nato a NIAMTOUGOU (TOGO) il 26/02/1965
ASSOCIAZIONE USIA
ASSOCIAZIONE IABI
ASSOCIAZIONE CASVI

avverso la sentenza del 11/10/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI

Data Udienza: 25/05/2018

che ha concluso per l’inarnrnissibilità

RITENUTO IN FATTO

La CORTE D’APPELLO di TRENTO, con sentenza in data 11/10/2017,
confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRENTO in data
10/11/2016 nei confronti di ASSOVIE DOHOUCHI LYDIE FRANCE, KOUADJO
N’GBAKE e LOUKOUM MATITIBAHOMN per varie ipotesi di reato cui all’art. 640

bis cod. pen e nei confronti delle Associazioni USIA (Ass. per l’Unione alla

I”

Solidarietà e gli Aiuti Umanitari), IABI (Ass. Italiana per gli Aiuti alla
Cooperazione allo Sviluppo a favore dei Bisogni Internazionali) e CASVI (Ass. per
la Cooperazione e l’Aiuto allo Sviluppo, alla Valorizzazione ed Integrazione degli
Immigrati) con riferimento alla responsabilità amministrativa di tali enti per i
reati contestati agli imputati.

1. I ricorrenti sono stati rinviati a giudizio avanti il Tribunale di Trento per

pubbliche.
Secondo la contestazione gli stessi, nella qualità di legali rappresentanti
delle rispettive associazioni, avrebbero ottenuto l’ammissione e, mediante la
produzione di documentazione non veritiera, conseguito fraudolentemente
l’erogazione dalla Provincia Autonoma di Trento di somme destinate a realizzare
o creare in forma cooperativa unità produttive, poli scolastici ovvero centri di
accoglienza in Costa d’Avorio di fatto mai realizzati.
Il Tribunale, oltre ai documenti prodotti dalle parti, ha fondato la
dichiarazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla teste Delrio,
funzionario della Provincia di Trento, che ha effettuato un sopralluogo in Costa
d’Avorio dove avrebbe accertato la mancata realizzazione dei progetti e delle
opere per la relazione delle quali le somme erano state erogate.
Le difese nel corso del dibattimento, considerato che la teste aveva fatto
riferimento ad informazioni apprese da personale e funzionari pubblici locali, ha
richiesto l’audizione di tutte le persone indicate dalla sig.ra Delrio ai sensi
dell’art. 195 co. 4 cod. proc. pen.
Il Tribunale, rigettata la richiesta, ha disposto procedersi oltre e, ritenuto
che la responsabilità degli imputati fosse provata, ha pronunciato sentenza di
condanna.

rispondere del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati deducendo, oltre
che i motivi di merito, anche la questione relativa alla natura indiretta della
testimonianza resa dalla sig.ra Delrio che, quindi, considerato che i testimoni di
riferimento non erano stati esaminati benché la difesa lo avesse espressamente
richiesto, avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile.
La Corte d’Appello di Trento, ritenuto che la testimonianza della sig.ra
Delrio non fosse indiretta e che a questa non si dovesse applicare la disciplina di
cui all’art. 195 cod, proc. pen., condivise le considerazioni del primo giudice e

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fr-

valutati come infondati gli altri argomenti evidenziati dalle difese, ha confermato
la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli
imputati ed i rispettivi enti che, a mezzo dei difensori, deducono tre motivi.
2.1. Violazione dell’art. 606 1 comma lett. c) per inosservanza dell’art.
195 cod. proc. pen. e della previsione in questo stabilita a pena di inutilizzabilità.
I ricorrenti, rilevato che entrambe le sentenze di merito “si fondano in modo
rilevante e decisivo sulla testimonianza resa dalla sig.ra De/rio”, deducono che le

fatto riferimento a notizie apprese da una serie di persone delle quali le difese
(nel corso dell’udienza del 15/10/2015) avevano espressamente richiesto
l’audizione ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen. e che tale audizioni non era stata
disposta dal Tribunale.
2.2. Vizio di motivazione quanto alla qualifica attribuita alla testimonianza
della sig.ra Delrio. I ricorrenti, con motivo connesso al precedente, deducono che
la motivazione della Corte sarebbe errata nella parte in cui, condividendo le
conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, definisce come diretta la testimonianza
della sig.ra Delrio. Tale assunto sarebbe in evidente contraddizione con le altre
parti della stessa sentenza impugnata nelle quali vi sono riferimenti a notizie che
la teste non avrebbe potuto indicare se non le avesse apprese da terzi. Sotto
altro profilo, poi, la motivazione sarebbe illogica quanto alle possibili modifiche in
corso d’opera o difficoltà costruttive che la guerra civile avrebbe determinato per
la realizzazione delle opere.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta
sussistenza del reato di cui all’art. 640

bis cod. pen. anche con specifico

riferimento all’elemento psicologico. All’esito dell’istruttoria dibattimentale non
sarebbe emerso che gli imputati avevano conseguito un profitto illecito ovvero
che sussistesse il dolo. La motivazione della Corte in merito a tali aspetti sarebbe
del tutto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Le questioni relative all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla
teste Delrio ed alla illogicità della motivazione circa la natura, indiretta o meno,
della testimonianza della stessa, dedotte con i primi due motivi di ricorso, sono
connesse ed entrambe manifestamente infondate.
La testimonianza è una prova dichiarativa la cui struttura, quanto agli
enunciati ed alle informazioni che vengono veicolate nel processo, può essere

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dichiarazioni da questa rese sarebbero inutilizzabili. La stessa, infatti, avrebbe

definita complessa. Il teste, infatti, nel corso dell’esame in genere riferisce
circostanze percepite direttamente, attività dallo stesso svolte, situazioni nelle
quali è stato direttamente coinvolto, fatti o circostanze apprese da altre persone
ovvero di cui in altro modo è venuto a conoscenza.
Una testimonianza, un complesso di dichiarazioni, pertanto, non può
genericamente essere definita come diretta o indiretta ed il giudice, di volta in
volta, è tenuto, al fine di stabilire quale sia il regime processuale da applicare in
termini di utilizzabilità e valutazione, a verificare in quale modo il teste abbia

In alcune parti, infatti, può esserci un riferimento ad informazioni apprese
da terzi. In questo caso la testimonianza (o meglio la porzione di dichiarazione) è
de relato ed il teste riferito (la persona dalla quale si è appreso quanto narrato e
non direttamente percepito), a richiesta di parte, ai sensi dell’art. 195 cod. proc.,
pen. va sentito, a pena di inutilizzabilità di quello specifico segmento di
dichiarazione.
In altre parti, invece, il teste descrive e riferisce di attività ed
accertamenti operati direttamente (Sez. 1, n. 41088 del 06/06/2012, Rv
253611). In questo caso nessun teste deve essere sentito ed eventuali citazioni
di notizie apprese da terzi sono o possono essere del tutto ininfluenti.
Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della Corte territoriale,
la teste Delrio, che pure ha avuto informazioni da altre persone, ha riferito in
relazione a fatti, verifiche ed accertamenti che la stessa ha effettuato
personalmente in Costa d’Avorio.
La difformità delle opere è stata direttamente accertata dalla stessa che,
pure avendo avuto informazioni (per lo più di carattere “geografico” ed
amministrativo) da terze persone, ha poi verificato di persona la corrispondenza
(o meglio la difformità totale o parziale) tra quanto oggetto di richiesta di
erogazione e quanto in effetti realizzato.
In merito a tali aspetti la teste, non ha fatto riferimento a dichiarazioni di
terzi ovvero ad accertamenti da altri effettuati.
Le parti della testimonianza che il Tribunale e la Corte hanno utilizzato per
addivenire alla dichiarazione di responsabilità, quindi, non sono conseguenza di
una conoscenza indiretta ma, anzi, sono la descrizione di quanto accertato e
verificato dalla Delrio di persona.
Sotto tale profilo, quindi, la testimonianza della sig.ra Delrio, che non ha
raccontato quello che ha appreso da terzi ma quello che ha visto, verificato e
percepito direttamente, è, per le parti utilizzate dalle decisioni di merito,
pienamente utilizzabile e la motivazione della Corte territoriale sul punto è priva
di vizi logici e giuridici.

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appreso quanto riferito in ogni singolo segmento.

1.2. Le restanti doglianze circa la motivazione della sentenza, anche
quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata e
dell’elemento psicologico, sono manifestamente infondati.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di
primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di
appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo
coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal

compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai
sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di
verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una
compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da
ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204,
del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
A fronte di una motivazione coerente e logica -quanto alla inesistenza
ovvero alla difformità delle opere, agli obblighi giuridici cui gli imputati avrebbero
dovuto ottemperare qualora l’effettiva realizzazione degli interventi fosse stata
determinata da eventi bellici, alla ingiustizia del profitto percepito ed agli
elementi dai quali inferire la sussistenza del dolo- ogni ulteriore critica, che
trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell’istruttoria
dibattimentale, risulta del tutto inconferente (“esula dai poteri della Cassazione,
nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la
formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al
giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica
dell’iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o
meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad
emettere la decisione”,

in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del

18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai

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senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella

ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 25/5/2108

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