Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38446 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38446 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIMOLATO CLAUDIO N. IL 31/03/1965
avverso l’ordinanza n. 10/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/02/2011

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. j I 4/14
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Data Udienza: 11/04/2013

-1- Cimolato Claudio ricorre in cassazione, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza
della Corte d’Appello di Venezia, del 25 febbraio 2011, che ha respinto l’istanza, dallo stesso
proposta, di riparazione dell’ingiusta detenzione sofferta, dal 15.9.07 all’ 1.11.08, per effetto
dell’ordine gi esecuzione pena emesso il 7.12.06 dalla Procura Generale presso la stessa corte
per la pena di anni uno, mesi sei e giorni sedici di reclusione, residuo della maggior pena
inflitta dall’autorità giudiziaria francese; ordine emesso previa declaratoria di esecutività del
mandato di arresto europeo emesso dalla medesima autorità.
Nell’istanza, il ricorrente aveva segnalato che l’ordine di esecuzione era illegittimo poiché
detto residuo pena non avrebbe dovuto essere eseguito, in applicazione dell’indulto ex legge
n. 241/2006.
-2- La corte territoriale ha respinto la domanda, avendo ritenuto la piena legittimità di detto
ordine in quanto conforme a legge ed all’indirizzo giurisprudenziale vigente all’epoca della
sua emanazione; indirizzo solo successivamente modificato dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Cass.SU n. 36527/08 del 10.7.08) nel senso che “L’indulto si applica anche alle
persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena con la
procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento
delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334”.
-3- Deduce il ricorrente la violazione degli artt. 314 e 656 del codice di procedura penale e
la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove è stata ritenuta la
non erroneità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di
Venezia.
Con nota del 15.11.2012 il ricorrente -preso atto di quanto comunicato da questa Corte
circa l’attesa decisione della Corte Costituzionale sulla eccezione di costituzionalità dell’art.
315 co. 3 cod. proc. pen. in relazione all’art. 646 co. 1 dello stesso codice, sollevata dalle SU
di questa Corte con ordinanza del 18.10.12- ha dichiarato di rinunciare alla pubblica udienza
ed ha chiesto la fissazione dell’udienza camerale per la decisione del ricorso.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
-1- In realtà, come esattamente osserva il PG di legittimità, premesso che il diritto all’equa
riparazione è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 1996,
anche per la detenzione ingiustamente sofferta a causa di illegittimo ordine di esecuzione,
nulla rileva che lo stesso sia stato emesso in conformità ai principi giurisprudenziali affermati
al tempo in tema di applicazione dell’indulto alle persone condannate all’estero. Invero, la
legittimità, o illegittimità, dell’ordine di esecuzione deve essere valutata alla stregua della
normativa vigente al momento dell’emanazione dell’atto, non dell’orientamento
giurisprudenziale al tempo seguito.
Nel caso di specie, l’ordine di esecuzione che, trascurando le convenzioni e le normative
internazionali, non ha riconosciuto l’effetto estintivo dell’indulto sulla pena residua, era ed è
oggettivamente illegittimo, di guisa che giustamente è stata dal Cimolato avanzata richiesta
di riparazione.
-2- L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio alla Corte d’Appello
di Venezia per nuovo esame.

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Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo
esame.

Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013.

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