Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38445 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38445 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udienza: 25/05/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONIELLO GAETANO nato a TORINO il 26/11/1975

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

La CORTE D’APPELLO di BARI, con sentenza in data 27/2/2017,
confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA in data
11/6/2012 nei confronti di ANTONIELLO GAETANO per il reato di cui all’art. 648
bis CP.
1. Propone ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore,
deduce i seguenti motivi.
1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale.
Il ricorrente rileva che nel corso del dibattimento non sarebbe emersa la prova

A-.

della responsabilità dell’imputato e che la sentenza del Tribunale si fonderebbe
esclusivamente sulle dichiarazioni dei testi Cirillo e Fucci, interpretate però in
modo parziale ed acritico. A fronte delle specifiche doglianze sul punto, peraltro,
la Corte d’Appello avrebbe confermato la condanna omettendo di verificare gli
ulteriori elementi e circostanze emersi che, comunque, imporrebbero di
escludere che l’imputato, ignaro della provenienza illecita, avesse la coscienza e
volontà di di compiere atti idonei ad ostacolare l’accertamento della provenienza
dell’auto. Sotto altro profilo il ricorrente rileva che il reato si sarebbe consumato

interamente decorso. Da ultimo il ricorrente deduce l’insussistenza degli elementi
costitutivi del reato di riciclaggio ed evidenzia che i fatti potrebbero, “al limite”,
integrare il reato di ricettazione.
1.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La
motivazione della Corte si sarebbe limitata a richiamare gli argomenti contenuti
nella sentenza del Tribunale senza confrontarsi in concreto con i motivi di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi che, al di là della diversa indicazione contenuta nel titolo,
attengono al vizio di motivazione e sono fondati su di una diversa lettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito
esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede.
L’obbligo di motivazione è stato infatti, anche richiamando la sentenza del
giudice di primo grado, adeguatamente soddisfatto nella sentenza impugnata
con valutazione critica degli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con
indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti
a sostegno dell’affermazione di responsabilità.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Rv
207944; tra le più recenti Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv 265482; per una
compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da
ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217)

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tra il 1999 e l’agosto 2001 e, quindi, il termine di prescrizione sarebbe

Nell’apprezzamento delle fonti di prova, peraltro, il compito del giudice di
legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre.

considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che
egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo, né l’ipotizzabilità di una diversa valutazione
delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile
in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7588 del 6/5/1999, Rv 213630).
Da tale premessa risulta evidente l’inammissibilità di tutte le censure che
si risolvono nella riproposizione diffusa delle doglianze rivolte alla prima sentenza
di merito e nella deduzione generica di mancata risposta da parte dei Giudici
d’appello.
La difesa, infatti propone una diversa lettura del materiale probatorio
esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a formulare una diversa
ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto, attività questa,
come indicato, preclusa alla Corte di Cassazione cui non può chiedersi di
procedere ad una nuova, e terza, lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata.
La Corte non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione,
adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa poiché il
giudice di legittimità ha esclusivamente il compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,
dep. 2017, Rv 269217).
La motivazione della corte circa il decorso e l’eventuale intervenuta
prescrizione è coerente e logica, sia quanto alla effettiva e precisa individuazione
della data di commissione del reato, sia quanto alla disciplina da applicare e
quindi al calcolo del termine in cui questa si sarebbe maturata.
Ogni diversa data di consumazione del reato -addirittura precedente
all’acquisto dell’autovettura “incidentata”, funzionale all’acquisizione della
disponibilità delle targhe e dei documenti necessari a realizzare la condotta di
riciclaggio- appare d’altro canto del tutto inverosimile.

3

fr

Nel giudizio di appello, poi, il giudice non è tenuto a prendere in

1.2. La questione relativa alla qualificazione giuridica è manifestamente
infondata.
La condotta contestata al ricorrente e verificata all’esito del processo
configura gli elementi costitutivi del reato di riciclaggio.
L’acquisto di una autovettura da rottannare al fine di utilizzare le targhe e
gli altri dati identificativi ed i documenti, la sostituzione della targa e la modifica
o contraffazione dei numeri di telaio della macchina oggetto di furto, integrano
pacificamente la condotta prevista e punita dall’art. 648 bis cod. pen. e non il

271553).
La ritenuta inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare l’estinzione
del reato per la prescrizione il cui termine è decorso successivamente la
sentenza di secondo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/5/2108

diverso reato di ricettazione (da ultimo Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv

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