Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38445 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38445 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GISABELLA GIACOMO N. IL 30/07/1952
avverso l’ordinanza n. 133/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/05/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 11/04/2013

Ritenuto in fatto.

-2- La corte territoriale ha rigettato l’istanza di riparazione, avendo ritenuto che il
richiedente avesse, con la propria condotta, connotata da colpa grave, nei termini intesi
dall’art. 314 cod. proc. pen., contribuito all’adozione del provvedimento restrittivo.
Nel motivare le ragioni di tale convincimento, la stessa corte ha richiamato quanto
sostenuto dal Gip nell’ordinanza custodiale circa l’appartenenza dell’odierno ricorrente alla
predetta associazione, nonché la sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale.
-3- Avverso la citata ordinanza, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore,
il Gisabella, che deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione del provvedimento
impugnato con riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto della colpa grave,
costituente causa impeditiva al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
-4- Con memorie pervenute presso la cancelleria di questa Corte, l’Avvocatura Generale
dello Stato, costituitasi per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararsi
inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
Considerato in diritto.
(t1.-

Il ricorso è fondato.

-1- Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,
la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il
richiedente dato, o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, all’adozione del
provvedimento restrittivo, deve manifestarsi con comportamenti concreti, precisamente
individuati, che il giudice di merito è tenuto ad apprezzare, in modo autonomo e completo, al
fine di stabilire, con valutazione “ex ante”, non se essi abbiano rilevanza penale, bensì solo
se si siano posti come fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento di
custodia cautelare.
A tal fine, egli deve prendere in esame tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla
condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, al fine di
stabilire se tale condotta abbia, o meno, determinato, ovvero anche contribuito alla
formazione di un quadro indiziario che ha provocato l’adozione o la conferma del
provvedimento restrittivo. Di guisa che non ha diritto all’equa riparazione per la custodia
cautelare sofferta chi, con il proprio comportamento, anteriore o successivo alla privazione
della libertà personale (o, in generale, a quello della legale conoscenza di un procedimento
penale a suo carico), abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Viceversa,
l’indennizzo deve essere accordato a chi, ingiustamente sottoposto a provvedimento
restrittivo, non sia stato colto in comportamenti di tal genere.
Ovviamente, nell’un caso e nell’altro, il giudice deve valutare attentamente la condotta del
soggetto, indicare i comportamenti esaminati e dare congrua e coerente, sotto il profilo

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-1- Con ordinanza del 26 maggio 2010, la Corte d’Appello di Catania ha rigettato la
richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Gisabella Giacomo in relazione
alla carcerazione dallo stesso sofferta in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Gip del Tribunale di Catania, in quanto indagato per il reato di usura.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il Gisabella aveva fatto parte di un’associazione criminale,
capeggiata dal padre dello stesso, dedita all’usura. Accusa in seguito ritenuta dai giudici
infondata e dalla quale è stato assolto per insussistenza del fatto.

-2- Orbene, nel caso di specie la corte distrettuale non si è attenuta a tali principi, nel senso
che la stessa non ha indicato quali concreti comportamenti, caratterizzati da colpa grave o
dolo, ostativi all’accoglimento dell’istanza riparatoria, abbia posto in essere il Gisabella,
ovvero li ha indicati in maniera impropria.
La stessa corte ha, invero, richiamato il contesto indiziario raccolto a carico dell’indagato,
come descritto nell’ordinanza di custodia cautelare, senza considerare, tuttavia, che oggetto
d’indagine, nel giudizio di riparazione, non è tanto la ricostruzione, pur utile e talvolta
necessaria, del quadro indiziario che ha determinato l’adozione del provvedimento cautelare,
bensì la verifica della sussistenza di eventuali condotte, dolose o gravemente colpose, poste
in essere dal richiedente, tali da avere anche solo contribuito alla costituzione di detto
quadro. Sotto tale ultimo profilo, nulla è stato sostanzialmente esplicitato dalla corte
territoriale, posto che non sono stati indicati i comportamenti del richiedente, dolosi o
gravemente colposi, che avrebbero contribuito a determinare l’adozione del provvedimento
restrittivo, né, tanto meno, è stato individuato l’apporto causale che a detto provvedimento
quei comportamenti avrebbero fornito.
L’unico riferimento è rappresentato dall’accusa di appartenenza del Gisabella ad
un’associazione criminale, poi smentita dalla sentenza assolutoria, neanche accompagnato
dall’indicazione delle condotte che sono state ritenute significative per l’adozione
dell’ordinanza custodiale né dalla analisi delle motivazioni della sentenza assolutoria. Altro
richiamo ha riguardato la sottoposizione dello stesso odierno ricorrente alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale, non accompagnato, tuttavia, dall’indicazione del
nesso causale ritenuto intercorrente tra il relativo decreto impositivo e la predetta ordinanza.
-3- Il provvedimento impugnato, dunque, presenta una motivazione illogica e non in linea
con i principi di diritto elaborati in materia da questa Corte, di guisa che esso deve essere
annullato con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catania, cui deve anche
rimettersi il regolamento, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania per nuovo
esame. Rimette alla medesima corte il regolamento delle spese tra le parti.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013.

logico, motivazione delle ragioni per le quali egli ha ritenuto che essi debbano, ovvero non
debbano, ritenersi fattori condizionanti e sinergici rispetto all’adozione del provvedimento
restrittivo. Condotte di tal genere possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza
o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo
processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano
state escluse dal giudice della cognizione.

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