Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38445 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38445 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BLASI PASQUALINO N. IL 15/11/1962
DI BLASI DOMENICO N. IL 19/09/1986
avverso la sentenza n. 18/2009 GIUDICE DI PACE di MILAZZO, del
28/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere-Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità
dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 28.4.2014 il Giudice di Pace di Milazzo
condannava Di Blasi Pasqualino e Di Blasi Domenico alla pena di euro
400,00 di multa ciascuno, per i reati di cui all’art. 594 c.p. nei confronti di
Scuderi Elvira.

cassazione, affidati a tre motivi, con ì quali lamentano:
-con il primo motivo, i vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b) ed
e) c.p.p., in relazione agli artt. 594 e 599 c.p., atteso che il Giudice dì
Pace di Milazzo ha erroneamente applicato la legge penale, con
riferimento agli artt. 594 e 599 c.p., perché, nel caso di specie, ricorreva
l’esimente prevista dal primo comma dell’art. 599 c.p., essendovi state
ingiurie reciproche; infatti, il teste La Fauci ha confermato con certezza
che la querelante ha proferito insulti agli odierni imputati e, seppur non
ricordando la espressione letterale, ha indicato le frasi pronunciate dalla
querelante come parole di portata offensiva; contraddittoria e illogica è,
dunque, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
riconosce l’esimente dello stato di provocazione e di avere agito in stato
d’ira alla querelante per le parole da lei pronunciate, ma, al contempo,
non dà rilievo alla portata offensiva delle stesse frasi, perché non
specificate dal teste; la motivazione, dunque, in ordine alla esclusione
della esimente di cui all’art. 599 c.p. è palesemente carente,
contraddittoria e manifestamente illogica;
– con il secondo motivo, i vizi ex art. 606, primo comma, lettere b) ed
e) c.p.p., in relazione agli artt. artt. 132 e 133 c.p., atteso che la
sentenza impugnata merita di essere censurata in relazione alle modalità
del calcolo della pena ed all’erronea fissazione della pena base;
– con il terzo motivo, i vizi ex art. 606, primo comma, lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione in all’art. 163 c.p., atteso che l’impugnata sentenza
merita di essere censurata poiché il Giudice di Pace, ingiustamente, ha
ritenuto di non poter concedere ai prevenuti il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606/3 c.p.p., in
relazione alla doglianza relativa alle ragioni esplicitate in sentenza della
mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p., sicchè non è
1

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per

à

preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Sez.Un., n.23428 del 22/03/2005;
Sez. IV, n.31344 dell’ 11/06/2013).
2. Per i reati rispettivamente ascritti agli imputati di cui agli artt. 594
c.p. deve essere innanzitutto rilevata l’intervenuta prescrizione, essendo
maturato, successivamente alla sentenza impugnata alla data

del

7.1.2015, il termine massimo di essa, pari ad anni sette e mesi sei, a
decorrere dalla data dei commessi reati del 22.1.2007, al quale va

medesima.
3. Non ricorre, invero, nel caso in esame, in modo evidente una
ragione dì proscioglimento degli imputati, alla luce della regola dì giudizio
posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile,
tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato
e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
3.1. Nel caso di specie, in particolare, non sono state neppure addotte
evidenti ragioni di proscioglimento degli imputati, i quali si sono limitati
ad invocare in questa sede eminentemente il vizio di motivazione relativo
alla mancata applicazione dell’esimente ex art. 599 c.p. e, comunque, un
trattamento sanzionatorio più favorevole.
4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio per
essere i reati ascritti agli imputati estinti per intervenuta prescrizione.

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati
rispettivamente ascritti ai ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 4.6.2015

aggiunto il termine di 183 giorni di sospensione della prescrizione

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