Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38441 del 25/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38441 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO LETTERIO N. IL 03/08/1966
avverso la sentenza n. 295/2016 CORTE APPELLO di MESSINA, del
05/10/2016
•visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per -c7 ‘
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 25/05/2018

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione RIZZO Letterio avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Messina che il 5.10.2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che il
3.3.2015 l’aveva condannato per concorso in due truffe aggravate in danno di
Cilento Bruno ed Errigo Gaetano e dei reati di falso contestati ai capi b) e d), lo
assolveva dai reati di falso perché non previsti dalla legge come reato, e
rideterminava la pena, confermando nel resto.

1. mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafologica sui documenti
oggetti di contestazione ai capi b) e d) utilizzati per realizzare le truffe);
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del
materiale probatorio;
3. violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione dei reati di
truffa. Contesta il ricorrente il periodo di sospensione che ritiene pari a mesi
8 e gg. 7 e non a mesi 9 e gg. 21 come indicato in sentenza. Sostiene che
la prescrizione per il capo c) deve essere fatta decorrere dal 1° giugno 2008,
considerato che il contratto a firma Errigo Gaetano è stato presentato a
PRO.CON srl nel mese di giugno 2008 e i contratti a firma Gatto, Lo Brano e
Zanghì di cui al capo a) rispettivamente il 25.6, il 13.6 e il 10.6. 2008
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come affermato anche dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017 Rv. 270936 la
mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di
ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in
quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi
di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla
discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art.
495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che
abbiano carattere di decisività.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve ribadirsi che la funzione
dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca
attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito
dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli
elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le
regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano
giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la
congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti
operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra,
1

Deduce il ricorrente:

ancorché altrettanto logica ( tra le tante Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03
Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle
argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte ad un’esaustiva
motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova
puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento
della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza
impugnata

cassazione, in tema di accertamento della data del commesso reato, non
differiscono dagli ordinari poteri del giudice di legittimità. Nel senso che il giudice di
legittimità deve prendere in considerazione la data del commesso reato contenuta
nel capo d’imputazione ovvero quella accertata dai giudici di merito, non
competendo alla Corte una ricostruzione fattuale estranea ai suoi compiti
istituzionali (cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 2001 n. 11037, Ardito, rv. 218617; in
senso ancor più rigoroso sez. IV, 27 aprile 2000 n. 9944, Meloni, rv. 217255).
Naturalmente il giudice di merito può errare in questo accertamento fattuale e
dunque, in questi casi, è consentito alla parte che abbia interesse proporre ricorso.
Non può però il ricorrente rimettere in discussione un accertamento fattuale
compiuto dai giudici di merito le cui decisioni, sotto questo profilo, non hanno
formato oggetto di impugnazione, considerato che solo davanti al giudice di merito
può svolgersi un effettivo contradditorio tra le parti del processo su un punto
riguardante una verifica in fatto. Ci troviamo infatti in presenza di una preclusione
che si è formata con la mancata impugnazione del punto della sentenza che
riguardava la data del commesso reato. E’ ragionevole pertanto ritenere che questa
preclusione possa ritenersi superata solo in presenza di una prova incontrovertibile
dell’erroneità dell’accertamento, ma non certo nei casi in cui la parte introduca,
come nel caso in esame, nel giudizio di legittimità, un elemento astrattamente
controvertibile cioè smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo.
L’accertamento in fatto richiesto al giudice di legittimità si scontrerà infatti
inevitabilmente con il duplice ostacolo della formazione della ricordata preclusione e
dei limiti del sindacato di legittimità che non può estendersi ad accertamenti
fattuali. Nel caso in esame gli elementi indicati dal ricorrente, al fine di fissare la
data consumazione delle truffe non appaiono dotati di quelle caratteristiche di
incontrovertibilità che sole consentono l’accertamento richiesto in questa sede di
legittimità.
Le doglianze relative al computo dei periodi di sospensione del corso della
prescrizione, sono invece fondate limitatamente al rinvio richiesto dalla parte civile
all’udienza del 14.11.2014.
2

Con riguardo al terzo motivo di ricorso deve osservarsi che i poteri della Corte di

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. N. 39606 del 2007 Rv.
237877, N. 27676 del 2013 Rv. 256363, N. 7071 del 2014 Rv. 259326, N. 11100
del 2017 Rv. 269687) non costituisce causa di sospensione della prescrizione il
rinvio del dibattimento disposto su richiesta della parte civile, nell’ipotesi in cui la
difesa dell’imputato non abbia espressamente prestato il consenso ma si sia limitata
a “rimettersi” al giudice o a “nulla opporre”. Nel caso in esame il rinvio dall’udienza
del 14.11.2014 al 18.12.2014 è stato disposto su richiesta del difensore della parte

dichiarare di non avere nulla da osservare. Pertanto, in applicazione dei principi di
diritto sopra richiamati, deve allora considerarsi che l’arco temporale compreso tra
il 14.11.2014 e la successiva udienza del 18.12.2014 non deve essere computato
nei periodi di sospensione della prescrizione.
Deve allora rilevarsi che, in ragione delle sospensioni dovute ai rinvii del processo:
dal 5.7.2012 al 17.1.2013 (mesi sei e giorni 12) per astensione dei difensori dalle
udienze; dal 18.12.2014 al 12.2.2015 ( e gg. 25) per impedimento del difensore del
ricorrente il termine di prescrizione alla data odierna risulta spirato per entrambi i
reati.
Esclusa la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, in
considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di primo e secondo grado
in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e rilevato che il
presente ricorso non risulta inammissibile, per le spiegate ragioni, deve osservarsi
che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un
valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l’estinzione
del reato per intervenuta prescrizione, a norma dell’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo. La sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione. Devono essere confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili
Così deliberato in Roma il 25.5.2018.

civile Avv. Pellera senza opposizione delle altre parti che si sono limitate a

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